Dati su pannello Grafico (linea)

RAPPRESENTAZIONE DATI GEOMETRICI SU PANNELLO GRAFICO 

In questo esempio viene approntato un modello che, nell’ambito di un programma di calcolo, può servire a creare una pagina web (page) da utilizzare per l’impostazione numerica inerente applicazioni tecniche rappresentabili geometricamente in ambiente grafico. Per attuare tale finalità si può strutturare una page come quella che si propone in questo contesto. Essa contiene: una porzione della page, (0) localizzata nella parte alta, in cui inserire il titolo dell’applicazione; un ambito (1) per l’impostazione dei dati necessari a risolvere la problematica per la quale si intende creare il “software”;  un pannello (3) in cui vengono rappresentati graficamente, per verificare la congruità geometrica, i dati da acquisire; altri pannelli (2), come quello in cui è riportata questa descrizione, per fornire informazioni e, eventualmente, guidare l’utilizzatore nell’uso del programma; un pannello (4) in cui sono allocati i comandi per avviare le elaborazioni. Tutto ciò può concretizzarsi con l’approntamento del codice di elaborazione, nelle fasi che seguono:

Commento al codice  (download)



Antonino TESTA CAMILLO
 
In questo ambito è possibile eseguire  codici elementari,  approntati con il linguaggio di programmazione HTML, da poter esportare per  inserirli in future applicazioni eseguibili in rete.
 
Argomentazioni trattate 
1. Caselle testo e Pulsanti 
2. Opzione necessaria ad impostare solo caratteri numerici 
     2.1 Valore (event.keyCode) di un tasto   
          Valori intero 
     2.2 Valori decimali      
     2.3 Valori frazionari  
3. Operazioni aritmetiche   
Creazione automatica di un link   
5. Opzione necessaria ad eseguire un operatore ternario "if"   
6. Opzione necessaria ad eseguire un ciclo "for"      
7. Opzione necessaria ad impostare caselle "selct"      
8. Opzione Input "Checkbox"       
9. La funzione switch-case          
10 L'uso delle "function(valore1,valore2,ecc.) -Arrotondamento di un numero-"     
11 Funzioni matematiche     
12 Creazione automatica di caselle testo    
13 Creazione automatica di una tabella atta ad accogliere dati numerici o letterari 
     13.1 Colori elementi di un tabella  
14 Creazione automatica di caselle testo -Invio dati ad altro documento html-
15 Archiviazione locale all'interno del browser dell'utente (Documento 1)
16 I Cookie
     16.1 Applicazione 1
     16.2 Applicazione 2 
     Relativamente l'esempio precedente 16.3 (Calcolo coefficiente di fondazione) viene proposta
     questa opzione con la quale è possibile, previa denominazione, archiviare svariate applicazioni.
     19.3 Disegna Poligono 
     19.4 Crea mappa sensibile 
     19.5 Mappa sensibile
     aaaaaa
  

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Finanza di progetto

  

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 codice, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.

(D.Lgs 163/2006) Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
(comma introdotto dall'art. 50, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell' investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.
(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 113 del 2007)

3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

(comma introdotto dall'art. 50, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 83 per il caso delle concessioni, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

 In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso
 

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

 

 

Argomentazione da trattare

 

 

 NORMATIVA TECNICA 

In questa sessione vengono proposte raccolte normative, e specifici software, utili  per chi opera nel campo dei contratti pubblici. E' possibile al momento, accedere alle seguenti pagine Web: Procedura di gara di appalto aperta al prezzo più basso-sistema AVCPass  (Ver.1-2-3) - Finanza di progetto (Ver.1-2-3) - Offerta  economicamente più vantaggiosa. Download: Confronto a coppie (Documentazione e software)-Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia “Decreto del fare” Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni Dlg. 33/2013 - Codice dell'amministrazione  digitale (cad)-Produttività efficienza e trasparenza della PA  -DLgs 150/2009 “Decreto Brunetta”-  Bozza scheda censimento procedimenti amministrativi art 35 Dlgs 33/2013 - Bozze schede censimento procedimenti amministrativi semplificate art 35 Dlgs 33/2013  (Tematiche in corso  di aggiornamento e  pubblicazione:  Legislazione  LL.PP. Sicilia)   

 

GEOTECNICA [DEMO]

In questo ambito,  al momento, è possibile accedere  alle seguenti  pagine web: Fondazioni :  Fondazioni profonde - Pali trivellati - (Tematiche in corso  pubblicazione:  Micropali - Stabilità dei pendii - Analisi tensionale - Ammassi rocciosi (FEM) - Pendii in roccia - Fondazioni superficiali - Cedimenti - Sifonamento) 

 

 

 

STRUTTURE 

Sono in corso di allestimento pagine Web riguardanti le seguenti argomentazioni: Muri di sostegno in c.a. e a Gravità -  Gabbionate  - Terre armate -  Paratie  -  Solai  - Sbalzi  -  Scale elicoidale - Scale a soletta rampante verifiche Sezioni in c.a. (SLU) - Trave su suolo elastico - Lastre - Piastre.)

 

 

 

 

Java

Somma di tre elementi

 

Introduci gli elementi della somma: + +