RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 1 della legge 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 1. Principi
generali dell’attività amministrativa. 1. L’attività amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità di pubblicità
e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
principi dell’ordinamento comunitario.
1 -bis . La pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.
1 -ter . I soggetti privati
preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto
dei criteri e dei principi di cui al
comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente
legge.
2. La pubblica
amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2. della legge 7-8-1990 n. 241
Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,improcedibilità o
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui
disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi
entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui,
tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili
termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non
possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione .
5. Fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di
conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la
conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’uffi cio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14,
comma 2.
8. La tutela in
materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le
sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o
tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9 -bis . L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure
apicali dell’amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi
di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza
al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e
a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 -ter . Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini
della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente
comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9 -ter . Decorso inutilmente
il termine per la conclusione del procedimento
quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
responsabile di cui al comma 9 -bis perché, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario .
9 -quater . Il responsabile
individuato ai sensi del comma 9 -bis , entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del
presente comma, con le risorse umane, strumentali e fi
nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9 -quinquies . Nei provvedimenti
rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente
impiegato.”
Art 28 L. 98 del
9/08/2013.comma 2
2. Al fine di ottenere
l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto
dall’articolo 2, comma 9 -bis , della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del
termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più
amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente,
che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo
dell’amministrazione responsabile del ritardo . I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 -ter , della medesima legge
individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
Art 28 L. 98 del 9/08/2013.comma 6
6. Se il ricorso è
dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o alla
manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il
giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a
pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.
Art 28 L. 98 del
9/08/2013.comma 7
7. La pronuncia di
condanna a carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria
del giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di
gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte
dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell’azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo
Art.
117 del D.Lgs.
02/07/2010, n. 104
recante Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo,
1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza
previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un contro
interessato nel termine di cui all’ articolo 31 , comma 2.
2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in
caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di
provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o
successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti
agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento
espresso, un atto connesso con l’oggetto
della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei
termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio
prosegue con tale rito.
6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’
articolo 30 , comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente
articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il
silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6 -bis . Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si
applicano anche ai giudizi di impugnazione. “
Art 35 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli
sulle dichiarazioni sostitutive
e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati
relativi alle tipologie di
procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono
pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c)
il nome del
responsabile del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici
e alla casella
di posta elettronica istituzionale, nonché,
ove diverso, l'ufficio
competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del
nome del responsabile dell'ufficio, unitamente
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale; d) per i
procedimenti ad istanza di parte, gli atti e
i documenti da allegare
all'istanza e la
modulistica necessaria, compresi
i fac-simile per le autocertificazioni, anche
se la produzione
a corredo dell'istanza e' prevista da norme di
legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità
di accesso con indicazione degli
indirizzi, dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le
istanze;
e) le modalità con le quali gli
interessati possono ottenere
le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f)
il termine fissato
in sede di
disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il
provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero
il procedimento
può concludersi con
il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli
strumenti di tutela,
amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato, nel corso
del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli; i) il link di accesso al
servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o
i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito,
in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction
condotte sulla qualità dei servizi
erogati attraverso diversi
canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
in caso di omessa pubblicazione, i
relativi procedimenti possono essere
avviati anche in assenza dei
suddetti moduli o formulari.
L'amministrazione non può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali
atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare
la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
nel sito istituzionale:
a)
i recapiti telefonici
e la casella
di posta elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le
attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti
ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte
a disciplinare le
modalità di accesso ai dati
di cui all'articolo 58
del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati nonché
per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle
amministrazioni procedenti.
NOTE ALL'ART. 35:
Articoli 43, 71
e 72 del
DPR n. 445 de2000
«Art. 43. Accertamenti d'Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e
i gestori di pubblici servizi sono
tenuti ad acquisire d'ufficio le
informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero
ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui
e' necessario acquisire
la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalità
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal
decreto legislativo 11
maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta,
da parte di
una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico
servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio
di stati, qualità e
fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso
diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le
condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali
ai sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente
opera l'acquisizione d'ufficio ai
sensi del precedente
comma, può procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare
l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri,
le amministrazioni certificanti
sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza
oneri, la consultazione per
via telematica dei
loro archivi informatici,
nel rispetto della riservatezza
dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative
a stati, qualità
personali e fatti
presso l'amministrazione competente
per la loro
certificazione, il rilascio
e l'acquisizione del
certificato non sono
necessari e le
suddette informazioni sono acquisite,
senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da
chiunque ad una
pubblica amministrazione tramite
fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il
requisito della forma
scritta e la
loro trasmissione non
deve essere seguita
da quella del
documento originale.»
Art. 71. qualità dei controlli
1. Le
amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti
dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati
dall'amministrazione
procedente con le
modalità di cui
all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero
richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici
o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze
dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di
cui agli articoli 46 e
47presentino delle irregolarità o
delle omissioni rilevabili
d'ufficio, non costituenti
falsità, il funzionario competente a ricevere
la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'.
Questi e' tenuto
alla regolarizzazione o
al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora
il controllo riguardi
dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di
cui all'articolo 2,
l'amministrazione
competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l'uso
di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di
quanto
dichiarato con le risultanze dei dati
da essa custoditi.»
Art. 72. Responsabilità in
materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei
controlli
1. Ai
fini dell'accertamento d'ufficio
di cui all'articolo 43, dei controlli di cui
all'articolo 71 e
della predisposizione delle
convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005,
n. 82, le
amministrazioni
certificanti individuano un
ufficio responsabile per
tutte le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli
stessi da parte
delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti,
per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e
per l'effettuazione dei controlli
medesimi, nonché le modalità
per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta
alle richieste di
controllo entro trenta
giorni costituisce violazione
dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione
e della valutazione
della performance
individuale dei responsabili dell'omissione.».
Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 58. Modalità della fruibilità del dato
1. Il
trasferimento di un
dato da un
sistema informativo ad un altro
non modifica la
titolarità del dato.
2. Ai sensi dell'articolo 50,
comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il
controllo sulle dichiarazioni
sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualità personali e
fatti di
cui agli articoli
46 e 47
del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, le Amministrazioni titolari di banche dati
accessibili per via
telematica predispongono, sulla
base delle linee
guida redatte da DigitPA, sentito il Garante
per la protezione
dei dati personali,
apposite convenzioni aperte
all'adesione di tutte le amministrazioni interessate
volte a
disciplinare le modalità di
accesso ai dati
da parte delle
stesse amministrazioni procedenti,
senza oneri a loro carico. Le
convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai
sensi dell'articolo 43,
comma 2, del
citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. DigitPA
provvede al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo, riferendo
annualmente con apposita
relazione al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per
la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
3-bis. In
caso di mancata
predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente
del Consiglio dei Ministri
stabilisce un termine
entro il quale
le amministrazioni interessate
devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente
del Consiglio dei
Ministri può nominare un commissario ad acta
incaricato di predisporre le
predette convenzioni. Al
Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la
speciale disciplina dettata
in materia di dati
territoriali.».
(Conseguenze per il
ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del
2009)
1. Le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio
qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero
ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base
della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da
corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
(comma introdotto dall'art. 28, comma 9, legge
n. 98 del 2013)
2. (comma abrogato
dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
Misure per favorire la diffusione del
domicilio digitale
1. All’articolo 10 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:
"3-quater.
All’atto della richiesta del documento unificato, ovvero all’atto
dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a
partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è
assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui
all’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la
funzione di domicilio digitale, ai sensi dell’articolo 3-bis del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.
Con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 3 sono stabilite le
modalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta del documento
unificato.
3-quinquies. Il
documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di
legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle
entrate".
1-bis. All’articolo
47, comma 2, lettera c), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui
all’articolo 71" sono inserite le seguenti: ". È in ogni caso esclusa
la trasmissione di documenti a mezzo fax".
1-ter. All’articolo 43
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.
L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del
precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)"
2. Dall’applicazione
della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 26. Legge 98 /2013 Proroghe in materia di appalti pubblici
1. All’articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:
"418. In sede di
prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono
pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013.".
2. All’articolo 253
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) al primo e al
secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015";
2) al primo periodo,
le parole: ""ai migliori cinque anni del decennio" sono
sostituite dalle seguenti: "al decennio";
b) al comma 15-bis le
parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015";
c) al comma 20-bis le
parole: le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
Art. 26-bis. Legge 98 /2013
Suddivisione in lotti
1. All’articolo 2,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la
motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti".
2. All’articolo 6,
comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole
e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti
funzionali".
3. All’articolo 7,
comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il
contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione
dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma
1-bis,".
Art. 26-ter. Legge 98 /2013 Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di
appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e
140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di
contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione
va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel
corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di
contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è
compensata nel corso del medesimo anno contabile.
Articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
32. Con riferimento ai
procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in
ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura
proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati
a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo
delle somme
liquidate. Entro il
31 gennaio (31 marzo 2013-per la prima applicazione ) di ogni anno (i dati del 2012 possono essere
pubblicati unitamente a qu, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle
riassuntive rese liberamente
scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare,anche a fini statistici,
i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in
formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che le pubblica nel proprio
sito web in
una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante
e per regione.
L'Autorità individua con
propria deliberazione le
informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro
il 30 aprile (30 giugno 2013 per la prima
applicazione) di
ciascun anno, l'Autorità per la
vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla
Corte dei conti
l'elenco delle amministrazioni
che hanno omesso di trasmettere
e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui
al presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica l'articolo
6, comma 11,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Comma 9-bis All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
9-bis. In
relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività
diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature
tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività
documentabile è quello relativo al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del
requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione
di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino
al 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di
cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
Parte in rosso modificata dall'art. 26, comma 2, legge n. 98 del 2013
Art. 30. Legge 98 /2013
Semplificazioni in
materia edilizia
1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) dopo
l’articolo 2 è inserito il seguente "Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia
di limiti di distanza tra fabbricati). – 1. Ferma restando la competenza
statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di
proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai
parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali";
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma»
sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le
seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.»;
b)
all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente»
a «e che» sono soppresse;
c)
all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "della sagoma," sono
soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d’uso» sono
aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni
della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
d)
all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, è sostituito dal seguente:
"8. Decorso
inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il
dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso,
fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.";
2) il comma 9
è sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento
espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di
assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine
per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di
costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al
richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque
giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo
quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni.»;
3) il comma
10 è abrogato;
e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non
alterano la sagoma dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni,»;";
f) nel capo
III del titolo II, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis.
(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e
alla comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la
disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione
della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di
provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei
medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico
comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di
assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui
all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della
segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento
edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da
parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di
assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione
dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari
atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento
edilizio.
4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti
secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i
comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30
giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata
di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e
in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa
vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario
nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree
interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo,
gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività
non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni
dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della
deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova
applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di
inizio attività con modifica della sagoma.»;
g)
all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto
anche:
a) per
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di
urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e
certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per
singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere
strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le
parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali
rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.»
4-ter.
(soppresso dalla legge di conversione)
h)
all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove
l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando
l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a),
b) e d), del presente articolo, e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta
la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al
progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente
documentazione:
a) richiesta
di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere
al catasto;
b)
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le
Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei
controlli.».
2. (soppresso
dalla legge di conversione)
3. Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione
del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R.
del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o
comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto,
purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione
dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati.
3-bis. Il
termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle
convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione
regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
4. La
disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività
e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso
termine.
5.
Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-bis. I
destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese
nell’articolo 7, comma 9, della legge 1º agosto 2002, n. 166, effettuate dal
Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012,
n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota
percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso
regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi
rilasciati, nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano
un termine di scadenza.
5-ter.
All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", potendo prevedere al riguardo,
senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi
commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive
e commerciali".
5-quater.
All’articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: “con posa in
opera” sono soppresse.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 31 della Legge 98 /2013
. Semplificazioni in materia di DURC
1. All'articolo
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui
all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono
soppresse.
1-bis. In caso di
lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese
direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo
della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli
istituti o agli enti abilitati al rilascio.
2. Al codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38,
comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva»;
b) all'articolo 118,
comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5
del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n.
207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di
validità:
a) per la verifica
della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per
l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula
del contratto;
d) per il pagamento
degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e
forniture;
e) per il
certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato
di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico
di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del
rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al
comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente
acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010
acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di
cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il
pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria
l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al
comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica
amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal
documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della
verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti
preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del
documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro
ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a
quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è
prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della
fruizione dei benefìci normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni
previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla
data del rilascio.
8-quater. Ai fini
dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di
cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti
produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di
eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità
contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione
delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un
documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non
anteriore a centoventi giorni.
8-sexies. Fino al
31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica
anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L’esercizio
dell’attività d’impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica
sicurezza e ai relativi controlli.
L'indennizzo in
caso di ritardo nell’ambito dei procedimenti che riguardano attività d'impresa,
quindi in prevalenza quelli che riguardano il SUAP, è fondamentale
nell'apposito regolamento prevedere, in caso di endoprocedimenti
propedeutici al rilascio del provvedimento finale, i tempi e le responsabilità dei diversi
referenti, per evitare che il ritardo
sia tutto addebitato al responsabile SUAP.