CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Coordinato con il D.Lgs
30 dicembre 2010 n. 135 e con modificazioni
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
-decreto del fare-
SINTESI
DIRITTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE TELEMATICHE
Viene
sancito il diritto dei cittadini all’ uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni e nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.3)
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a
richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di
quanto previsto dal CAD.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo
Non sarà più possibile obbligare i cittadini a
recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare
fisicamente domande istanze, o per fornire chiarimenti.
Basta possedere la PEC (Posta Elettronica Certificata) per attivare questo
diritto che è ampliato, anche, verso i gestori di servizi pubblici e si
può fare valere anche mediante l’uso dell’azione collettiva.
In questo ambito il cittadini può indicare un proprio indirizzo
di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.
Di conseguenza le amministrazioni pubbliche sono
obbligate a comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio
digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.
Dall'attuazione delle disposizioni in merito al
domicilio digitale del cittadino (art. 3 bis ) non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PRINCIPALI
PROCEDURE A CARICO DELLA P.A. NELL’AMBITO DEL CAD
Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico.
La partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ogni atto e documento
può essere trasmesso alla P.A. con l'uso di dette tecnologie se formato ed
inviato nel rispetto della vigente normativa. (Art. 4)
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.
La P.A. è tenuta, a far data dal 1° giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad essi
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. ( Art. 5.)
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo
scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e
le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le
amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese. Dette modalità di realizzazione
sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che allo
scopo promuove anche l'intesa con le regioni ed gli enti locali (Art. 5-bis.)
Utilizzo della posta elettronica
certificata.
Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, c.1 ,
con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi della vigente normativa, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta
elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il
dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e
dei provvedimenti che lo riguardano . (Art. 6.)
Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti.
E’ istituito, informato aperto (art. 68, c.3), presso
il Ministero per lo sviluppo economico, il pubblico elenco denominato Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti. Detto Indice,accessibile sul sito web, è
realizzato sulla base degli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. (Art. 6-bis.)
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.
Le pubbliche amministrazioni provvedono alla
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di
una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese,
anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli
utenti. (Art. 7.)
Alfabetizzazione informatica dei
cittadini.
Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'
alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni (Art. 8.)
Partecipazione democratica elettronica.
Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di
uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare
l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. (Art.
9.)
Sportello unico per le attività produttive.
Lo sportello unico per le attività produttive eroga i
propri servizi in via
telematica. (Art. 10.)
Registro informatico degli adempimenti amministrativi
per le imprese.
Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le
imprese, di seguito denominato «Registro», contenente l'elenco completo degli
adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio
e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle
amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce,
ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la
relativa modulistica.(Art. 11.)
NORME GENERALI PER L'USO DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA.
Le Pubbliche Amministrazioni:
• organizzano della propria attività con l’utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di
uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei
cittadini e delle imprese.
• adottano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste
e i privati, con misure informatiche;
• operano per assicurare l'uniformità e la graduale
integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi
informatici;
• utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla
consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni;
• implementano e consolidano i processi di
informatizzazione in atto, anche con l'intervento di privati. Gli organi di
Governo dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, inoltre promuovono la realizzazione e l'utilizzo di reti
telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i
privati.
I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale dei dirigenti.
Alle opportunità del CAD si accompagnano quindi sia
gli incentivi, sia le sanzioni. L’innovazione diventa per la prima volta
materia di valutazione del personale, da cui dipendono sanzioni ed incentivi.
FORMAZIONE INFORMATICA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei
piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ,
e nell‘ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano
anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei
temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
DOVERE DI
ARMONIZZARE LE RISORSE LAVORATIVE -FARE
SISTEMA -
Lo Stato, le regioni e le autonomie
locali nel rispetto della sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi
informatici e dei flussi informativi devono promuovere azioni tese a
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali al fine di garantire servizi
migliori ai cittadini e alle imprese
Viene sancito l’obbligo di coordinarsi, di lavorare
insieme, di fare sistema. L’amministrazione digitale non può lavorare a
compartimenti stagni.
UTILITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI DI ECONOMIZZARE SULL’INNOVAZIONE DIGITALE Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività:
• tengono conto degli effettivi risparmi derivanti da
tale razionalizzazione quantificandoli
annualmente; ciò al fine del rifinanziamento di ulteriori progetti di
innovazione, con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla
costruzione di reti trans europee per lo scambio elettronico con Paesi
dell'Unione europea;
• utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, provvedendo,
in particolare, a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi assicurando
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
I risparmi ottenuti attraverso la capitalizzazione
(art.15) dell’innovazione digitale e
organizzativa dovranno essere effettivamente misurati e andranno:
· in parte, ad incentivare il personale interessato, secondo le norme del D.lgs. 150/09 –Decreto Brunetta- (Art. 27, c.1,);
• in parte a
finanziare nuova innovazione.
MAGGIORE SOSTENIBILITÀ
ORGANIZZATIVA PER L’INNOVAZIONE
• L’innovazione richiede di essere sostenuta da una robusta
organizzazione • Il codice impone a tutte le amministrazioni centrali ( e
suggerisce alle regioni e agli Enti locali) di costituire una nuova posizione
di dirigente generale responsabile in toto dei processi di informatizzazione
e crea una Conferenza perché questi soggetti si parlino, si confrontino,
imparino a collaborare tra loro. Al tal fine :
•vengono definite le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione
e tecnologie informatiche ;
•vengono Individuate, a
carico delle pubbliche amministrazioni centrali, le strutture per
l'organizzazione di tali trasformazioni;
•Viene istituita la Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica (CIT) con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
•Viene
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e
speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
VALIDITÀ E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
Intendendo con il termine dematerializzazione
il processo che consente di sostituire a “norma di legge” il documento cartaceo
con un documento in formato elettronico, in questa sezione del nuovo CAD,
vengono specificate le caratteristiche del documento informatico in merito:
• alla sua idoneità a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio in
relazione alle sua caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità
ed immodificabilità;
• alle regole tecniche
per la sua formazione, trasmissione per via telematica, conservazione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale;
• alle regole volte a
garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni in
esso contenute;
• al modo informatico
di sottoscrizione (con firma elettronica) in relazione sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità
nonché al soddisfacimento del requisito della forma scritta;
• all'efficacia prevista dal codice civile e agli
obblighi fiscali connessi nonché alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto (copie informatiche e copie ottenute per immagine in cui è apposta
firma digitale) e all’obbligo della conservazione dell'originale analogico; La
conformità dei documenti cartacei a quelli digitali viene provato da un
contrassegno generato elettronicamente (glifo)
FIRME ELETTRONICHE
E CERTIFICATORI
In questo ambito vengono indicate le peculiarità:
della La firma digitale (art 24) che deve riferirsi in maniera univoca ad un
solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o
associata,
della Firma autenticata (art 25) o della firma elettronica o qualsiasi altro
tipo di firma avanzata autenticata se riconosciuta dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
dei soggetti Certificatori e di quelli qualificati;
dei Certificati qualificati;
degli accreditamenti;
delle responsabilità del certificatore e dei relativi obblighi nonché delle sanzioni nei
riguardi, anche, dei gestori di posta elettronica certificata;
dell’uso di pseudonimi;
delle norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti qualificati;
dei dispositivi sicuri;
delle procedure per la generazione della firma;
della revoca e sospensione dei certificati
qualificati.
TRASFERIMENTI DI FONDI, LIBRI E SCRITTURE
Il trasferimento in via telematica di fondi tra
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca
d'Italia. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti
dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71.
FORMAZIONE, GESTIONE E
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei
propri documenti con mezzi informatici secondo
le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'
articolo 71. Con apposito regolamento, a cura del governo, sono individuate
le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in
originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di
testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. Viene
stabilito la registrazione sul protocollo informatico delle comunicazioni che
pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli
articoli 47, commi 1 e 3 , 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1 , nonché le
istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole
tecniche di cui all' articolo 71. Viene attuata la raccolta in un fascicolo
informatico degli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; detto fascicolo è realizzato garantendo la possibilità di
essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Può essere attuata la dematerializzazione
dei documenti; le pubbliche amministrazioni valutano ( in termini di
rapporto tra costi e benefIci) il recupero su
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'
articolo 71 La riproduzione e conservazione dei documenti di cui è
prescritta la conservazione per legge o da regolamento, ove riprodotti su
supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da
garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. Il sistema di conservazione
dei documenti informatici deve assicurare l'identificazione certa del soggetto
che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa
omogenea di riferimento, l'integrità del documento, la leggibilità e
l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative,
inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari, il rispetto
delle misure di sicurezza. I soggetti pubblici e privati che svolgono
attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei
relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini
di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
TRASMISSIONE
INFORMATICA DEI DOCUMENTI
In questo ambito vengono indicate le peculiarità:
del valore giuridico della trasmissione telematica,
dei contenuti dei documenti trasmessi al fine di garantire la riservatezza dei dati
sensibili o giudiziari;
della posta elettronica certificata;
della segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica.
DATI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In questo ambito vengono indicate le peculiarità:
sui dati delle pubbliche amministrazioni che sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione;
sulla predisposizione dei piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività, In
relazione ai nuovi scenari di rischio, connesso con intenso utilizzo della
tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i
piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività;
sulle modalità da attuare ai fini delle garanzie
sull’esattezza, disponibilità,
accessibilità, integrità e riservatezza dei dati;
sulle caratteristiche dei siti. istituzionali su reti telematiche che rispettano i
principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità;
sul contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
in cui devono essere inseriti i dati
connessi con il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
sulle iniziative del Governo che può pubblicare su sito telematico le notizie relative sue iniziative
in questo ambito;
sull’accessibilità dei dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.; FRUIBILITÀ DEI DATI (Artt.
58-62bis) In questo ambito vengono indicate le peculiarità in merito:
• alla fruibilità
del dato e alla non modificabilità in relazione alla sua titolarità nel trasferimento da un sistema informativo ad un
altro; sul dato territoriale inteso come qualunque informazione
geograficamente localizzata;
• ai dati di
interesse nazionale costituiti
dall'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per
l'esercizio delle proprie funzioni ecc..;
• alla
delocalizzazione dei registri informatici nell’ambito
della quale i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati
su supporti informatici;
• all’ anagrafe
nazionale della popolazione residente – ANPR;
• alla costituzione della banca dati nazionale dei
contratti pubblici.
SERVIZI IN RETE - CARTE
ELETTRONICHE
In questo ambito vengono indicate le peculiarità in
merito:
• alle modalità di
erogazione dei servizi in rete che
deve avvenire in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed
utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione,
tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e
l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni
di disagio;
• alla modalità di
accesso ai servizi erogati in rete dalla P.A. in cui sia necessaria l'identificazione informatica (la carta
d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti
per l'accesso ai servizi erogati in rete;
• alle istanze e
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica in relazione
alla relativa validità connessa con la sottoscrizione
con firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato;
• alle caratteristiche della carta d'identità elettronica e della carta nazionale
dei servizi, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento dell'età prevista dalla legge per il suo rilascio
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In questo ambito vengono indicate le peculiarità in
merito:
• alle modalità di
sviluppo ed acquisizione in cui è previsto che la P.A. centrale possa selezionare uno o più proposte utilizzando il
concorso di idee , essendo gli appalti ad alto contenuto di innovazione
tecnologica; in questo ambito è possibile acquisire programmi informatici o
parti di essi nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza, di
tutela degli investimenti, del riuso e neutralità tecnologica……;
• al riuso dei
programmi informatici in cui si ha
l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione
disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li
richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze; a tal fine nei
capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i
programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione
siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e
regolamentazione effettuata da DigitPA (Autorità per
l’informatizzazione della pubblica amministrazione) ;
• alla costituzione di banche dati dei programmi
informatici riutilizzabili in cui è previsto che la DigitPA, valuta e rende note applicazioni tecnologiche
realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre
pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando
quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori
pratiche organizzative e tecnologiche;
REGOLE TECNICHE -Capo VII- E SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
In questo ambito vengono indicate le peculiarità in
merito:
• alla creazione del
sistema pubblico di connettività (SPC), creato
al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra
le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e
diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati. alla rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni
• alla partecipazione
al S PC , allo scambio di documenti informatici in tale ambito e alla sua
finalità in relazione ai compiti delle pubbliche amministrazioni in tale
Sistema;
• alla commissione di
coordinamento del Sistema pubblico di connettività.
• alla composizione
della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.
• al ruolo del DigitPA (214)
• ai Fornitori del
Sistema pubblico di connettività.
• ai Contratti quadro.
• alla migrazione della
Rete unitaria della pubblica amministrazione.
• ai collegamenti
operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni.
• ai Compiti e oneri
del DigitPA
• ai Regolamenti da emanare in questo ambito.