FINANZA  DI PROGETTO
 Art.153 D.Lgs 163/2006 (codice dei contratti)
Ing.Antonino TESTA CAMILLO
Dott.ssa Patrizia MANCUSO



 
 

FINANZA DI PROGETTO

  PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Generalità
Programmazione di lavori pubblici finanziabili con capitali privati
  L’attività di asseverazione
  INIZIATIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE GARA UNICA (Art. 153 d.lgs. 163/2006 co.1–14)
  PROCEDURA A DOPPIA GARA DIRITTO ALLA PREFERENZA (Art. 153 c. 15 d.lgs. 163/2006)
  INIZIATIVA AVVIATA DALL’OPERATORE ECONOMICO (Art. 153 c. 16 d.lgs. 163/2006)
  INIZIATIVA OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE (art 153 c 19)

 

 

 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Generalità

La disciplina degli istituti di partenariato pubblico  privato (ppp) è contenuta, principalmente, nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii. “Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”. Per quanto concerne le figure di PPP contrattuale il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) detta, invece, la disciplina generale con riferimento alle società a capitale misto pubblico privato (c.d. PPP istituzionalizzato).  

Il Codice considera contratti di partenariato pubblico-privato i contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.  

Si tratta, in sostanza, di una metodologia di finanziamento, applicabile a progetti che hanno autonoma capacità economica di creare ricavi,  che possa attrarre interventi creditizi da parte di istituti bancari e finanziari, la cui applicazione  è fondata sulla condizione in cui i flussi dei ricavi derivanti dalla gestione del progetto sono sufficienti, garantendo il rimborso del prestito, a coprire i costi di progettazione-realizzazione e gestione nonché  a remunerare   il  capitale investito.  

E’ possibile, facendo riferimento al quadro normativo vigente, distinguere cinque schemi procedurali diretti all’affidamento di una concessione di lavori pubblici.

Nel dettaglio, gli schemi procedurali sono i seguenti:

·         una procedura, aperta o ristretta, per l’individuazione del concessionario di lavori (art.144 del codice ). Si tratta della procedura, già prevista dalla precedente normativa, per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici;

·         una gara unica per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto di concessione (art. 153, commi 1–14);

·         una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153 co 15 lett. a), b),c), d) e) e f) ;      

·         una procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero qualora quest’ultima non provveda alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale di cui all’art. 128, nel quale siano inserite opere finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.(art. 153 co 16, 17 e 18);

·         una procedura da svolgersi con il dialogo competitivo (art. 153  co.15 e art.58);

·         una procedura ad iniziativa dei privati (art. 153  co 19)  che prevede la possibilità per i soggetti privati di presentare all'amministrazione in qualsiasi momento, anche al di fuori della fase di programmazione, proposte per la realizzazione e la gestione di opere in concessione contenenti un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un  piano economico finanziario asseverato e una  specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

 

Programmazione di lavori pubblici finanziabili con capitali privati

L’amministrazione costruisce il quadro delle proprie esigenze attraverso l’analisi della domanda di opere pubbliche, inserendole nel programma triennale delle opere pubbliche.

In tale ambito  sono specificati i lavori pubblici finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

Per l’avvio di operazioni di (PPP), condizione sufficiente per l’inserimento della opera pubblica nell’elenco annuale è l’approvazione di uno studio di fattibilità e/o progetto preliminare.  

L’art. 128 del Codice costituisce il riferimento normativo principale in materia di programmazione e stabilisce che l’attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore ai 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione della progettazione preliminare.

 

L’attività di asseverazione

Al fine di migliorare la bancabilità dell’opera, il legislatore ha arricchito il contenuto dei bandi introducendo la possibilità di richiedere, a corredo dell’offerta, la manifestazione di interesse a finanziare l’opera da parte di due o più istituti di credito o altro tipo di enti finanziatori “anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario”.  

Il legislatore ha introdotto inoltre la facoltà di stabilire, in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento o mancato collocamento delle obbligazioni emesse, “la risoluzione del rapporto” entro congruo termine e senza diritto di rimborso del concessionario e, nel caso di finanziamento del progetto per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, la possibilità di prevedere che il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo.  

L’ art. 96  del regolamento definisce i contenuti che devono necessariamente essere presenti nel piano economico asseverato.

Ai sensi del comma 4: “L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione”.

Ai sensi del successivo comma 5, il contenuto minimo dell’asseverazione deve riguardare:

·         a) il prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;

·         b) il prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

·         c) il canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;

·         d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; e) durata prevista della concessione;

·         e) la struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

·         f) i costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

INIZIATIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE

GARA UNICA   (Art. 153 d.lgs. 163/2006 co.1–14)

 

La  procedura per l’aggiudicazione di  concessione di lavori,  aperta o ristretta, si attua  con bando pubblico in cui sono specificate, oltre alle informazioni di cui all'allegato IX B del codice, la procedura che deve essere svolta con il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando come richieste per la partecipazione  deve contenere:

·         lo schema di contratto;

·         il piano economico-finanziario;

·         l’eventuale possibilità di attuare una consultazione preliminare con gli operatori economici ed eventualmente adeguare gli atti di gara aggiornando;

·         il termine di presentazione delle offerte;

·         eventuale dichiarazione di istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione;

·         i termini per  la risoluzione del rapporto.

L’esame delle proposte, pervenute nei termini indicati nel bando,  è esteso agli elementi relativi alla qualità del progetto, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.  

La verifica è estesa al possesso, oltre che dei requisiti morali (art. 38 del codice),  anche  di quelli  a carattere tecnico-economico previsti dal regolamento per il concessionario.

Conseguentemente viene  redatta  una graduatoria e nominato  promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta (valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).  

Il progetto preliminare redatto dal  promotore viene  sottoposto ad  approvazione, con le modalità indicate all’articolo 97 del codice.  

E’ onere del promotore -senza alcun compenso aggiuntivo,  effettuando   eventuali modifiche ed integrazioni-  mettere   in atto quanto necessario ai fini dell’approvazione del progetto preliminare.  

Prima della stipula del contratto, al promotore -con obbligo di accettazione, pena revoca dell’aggiudicazione- possono essere richieste ulteriori modifiche progettuali.  

 

In questa secondo caso, di inottemperanza ad attuare le modifiche richieste ed in  cui conseguentemente si procede all’assegnazione dell’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,  l’aggiudicatario, deve corrispondere al promotore  l’importo delle spese  sostenute di cui al comma 9, terzo periodo (opere dell’ingegno).

 

Schema operativo

 

1
Per la realizzazione di lavori pubblici,  inseriti negli strumenti di programmazione di un ente pubblico, è possibile  affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità.

 

 

 2
E’ necessario in questo ambito procedere  alla  pubblicazione di un bando, redatto con le modalità previste al co 2, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse a carico di soggetti privati proponenti.

 

 

3
Il bando, rendendo  nota la volontà  di affidare la concessione,  deve specificare, oltre alle informazioni di cui all'allegato IX B del codice, la procedura che deve essere svolta con il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

4

Il bando, deve contenere:

·lo schema di contratto;

·il piano economico-finanziario;

·l’eventuale possibilità di attuare una consultazione preliminare con gli operatori economici ed eventualmente adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte;

·eventuale dichiarazione di istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione,

·i termini per  la risoluzione del rapporto.

 

 

5
Nel bando può essere richiesto al promotore di apportare modifiche al progetto e al piano economico, specificando che la concessione può essere aggiudicata conseguentemente all’accettazione delle modifiche richieste.

 

 

6
L’esame delle proposte è esteso agli elementi relativi alla qualità del progetto, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

 

7
Gli elementi di cui sopra  devono essere fissati con chiarezza in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

 

 

8
I concorrenti  devono essere in possesso, oltre che dei requisiti morali (art. 38 del codice),  anche  di quelli  a carattere tecnico-economico previsti dal regolamento per il concessionario.

9
Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito comprendente, anche, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.

 

 

10  
L’Ente Appaltante, esamina le offerte pervenute, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta.

 

 

11
Il progetto preliminare redatto dal  promotore viene  sottoposto ad  approvazione, con le modalità indicate all’articolo 97 del codice.

 

 

12
E’ onere del promotore -senza alcun compenso aggiuntivo,  effettuando   eventuali modifiche ed integrazioni-  mettere   in atto quanto necessario ai fini dell’approvazione del progetto preliminare. 

 

 

13
L’Ente Appaltante, prima della stipula del contratto, può richiedere modifiche progettuali che debbono essere accettate dal  promotore, contrariamente  ci si rivolge ai progressivamente ai concorrenti che seguono in graduatoria

 

 

14
L’aggiudicatario se diverso dal promotore (risultante inottemperante ad effettuare le modifiche richieste dall’amministrazione) deve corrispondere a quest’ultimo l’importo delle spese di cui al comma, 9, terzo periodo (opere dell’ingegno).

 

15
Sono previste le garanzie di cui all’articolo 75 (con ulteriore cauzione pari al 2,5 % dell’investimento) e la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 riguardante anche le penali connesse al mancato adempimento contrattuale.

 

 

 

 

PROCEDURA A DOPPIA GARA DIRITTO ALLA PREFERENZA

Art. 153 c. 15 d.lgs. 163/2006

 

La normativa di cui all’art. 153 del codice  prevede al comma 15 , in alternativa alla possibilità di individuare il promotore nel soggetto aggiudicatario con la procedura  precedentemente decritta, di inserire nel bando la possibilità di attribuire a detto aggiudicatario solamente il diritto di essere preferito alla migliore  proposta (economicamente più vantaggiosa)  individuata  dopo avere bandito una seconda procedura ponendo a base di gara,  la proposta selezionata nella prima fase.

 

Il diritto suddetto può essere esercitato, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ente appaltante, adeguando l’originaria proposta a quella  successiva. In questo caso al  concorrente che subisce tale preferenza sono riconosciute, a carico dell’assegnatario  del contratto,  le spese di cui al c. 9, terzo periodo. Chiaramente in mancanza di successive offerte, il contratto è aggiudicato al concorrente selezionato nella prima fase.

 

16
La normativa di cui all’art. 153 del codice  prevede al comma 15 , in alternativa alla possibilità di individuare il promotore nel soggetto aggiudicatario con la procedura  di cui al c. 3 lett. b e c, di inserire nel bando la possibilità di attribuire a detto aggiudicatario solamente il diritto di essere preferito alla migliore  proposta (economicamente più vantaggiosa)  individuata  dopo avere bandito una seconda procedura ponendo a base di gara,  la proposta selezionata nella prima fase.

 

 

17
Il diritto suddetto può essere esercitato, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ente appaltante, adeguando l’originaria proposta a quella successiva. In questo caso al  concorrente che subisce tale preferenza sono riconosciute, a carico dell’assegnatario  del contratto,  le spese di cui al c. 9, terzo periodo.

 

 

18
Chiaramente in mancanza di successive offerte, il contratto è aggiudicato al concorrente selezionato nella prima fase.

 

INIZIATIVA AVVIATA DALL’OPERATORE ECONOMICO

Art. 153 c. 16 d.lgs. 163/2006

 

Per ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale, per il quale no si è provveduto alla pubblicazione dei bandi entro 6 mesi dalla sua approvazione, I soggetti abilitati (di cui al c. 8) possono presentare, entro i 4 mesi seguenti, una proposta (di cui al c.9).

Entro 60 giorni l’Ente appaltante provvede a pubblicare un avviso contenente i criteri che si intendono seguire per le valutazioni delle proposte, Assegnando  90 giorni  per l’acquisizione delle eventuali proposte rielaborate alla luce dei nuovi criteri.

Entro i 6 mesi successivi l’ente appaltante  individua  la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa nel modo seguente:

1)se il progetto preliminare necessita di modifiche,  ricorrendo le condizioni di cui all’art.58, co. 2. :  -indice un dialogo competitivo sulla base del progetto preliminare e della relativa proposta.

2)se il progetto non necessita di modifiche previa approvazione dello stesso procede a bandire una concessione ai sensi dell’articolo Art. 143 del codice,  oppure ai sensi del co. 15, lettere c), d), e) ed f)

 

 

19
Per ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale, per il quale non si è provveduto alla pubblicazione dei bandi entro 6 mesi dalla sua approvazione, I soggetti abilitati (di cui al c. 8) possono presentare,entro i 4 mesi seguenti, una proposta (di cui al c.9).

 

 

20
Entro 60 giorni l’Ente appaltante provvede a pubblicare un avvisocontenente i criteri che si intendono seguire per le valutazioni delle proposte.

 

 

21
Per l’acquisizione delle eventuali proposte, rielaborate alla luce dei nuovi criteri, vengono assegnati   90 giorni

 

 

  22
Entro i 6 mesi successivi l’ente appaltante  Individua  la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa nel modo seguente.

 

  

  23
1) Se il progetto preliminare necessita di modifiche,  ricorrendo le condizioni di cui all’art.58, co. 2., indice  un dialogo competitivo sulla base del progetto preliminare e della relativa proposta
2) Se il progetto non necessita di modifiche previa approvazione dello stesso procede:
-O a bandire una concessione ai sensi dell’articolo 143;
-Oppure ai sensi del co. 15, lettere c), d), e) ed f)

 

 

INIZIATIVA OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 153 c. 19 d.lgs. 163/2006

 

Gli operatori economici possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti nella programmazione triennale.

E’ necessario che il proponente rediga un progetto preliminare nei termini specificate  al all’art. 153 c9 Codice.

Il progetto deve contenere un piano economico-finanziario comprendente l’importo delle spese connesse alla proposta

 L’Ente Appaltante valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. Il preliminare, eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione, è inserito nella programmazione triennale delle OO.PP.

Il preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato, anche, il proponente (promotore). Nel bando può essere prevista la richiesta ai concorrenti di eventuali varianti.

I concorrenti  devono essere in possesso, oltre che dei requisiti morali (art. 38 del codice),  anche  di quelli  a carattere tecnico-economico previsti, dal regolamento, per il concessionario,  In fase di aggiudicazione, le offerte vengono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 del codice).

Nel cui ambito l’esame delle proposte è esteso altresì  agli elementi relativi alla qualità del progetto, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Il promotore, se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro gg 15, il diritto di prelazione con l’accettazione delle  obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.  

Se non viene concretizzato il diritto di prelazione  il promotore  ha diritto al pagamento delle spese per la predisposizione della proposta. Nello stesso modo se l’affidamento non si concretizza a favore dell’aggiudicatario lo stesso   ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti fissati al c. 9 dell’art. 153

 

Schema operativo

 

 

1
Gli operatori economici possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti nella programmazione triennale E’ necessario che il proponente rediga un progetto preliminare nei termini specificate al all’art. 153 c9 Codice

 

 

  2
E’ necessario che il proponente rediga un progetto preliminare nei termini specificate  al all’art. 153 c9 Codice

  

 

  3
Il progetto deve contenere un piano economico-finanziario comprendente l’importo delle spese connesse alla proposta L’Ente Appaltante valuta, entro tre mesi,il pubblico interesse della proposta.

 

 

4

L’Ente Appaltante valuta, entro tre mesi,il pubblico interesse della proposta.

 

 

5

Il preliminare, eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione, è inserito nella programmazione triennale delle OO.PP.

 

 

6

Il preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato, anche, il proponente (promotore). Nel bando può essere prevista la richiesta ai concorrenti di eventuali varianti.

 

 

7
I concorrenti  devono essere in possesso, oltre che dei requisiti morali (art. 38 del codice)  anche  di quelli  a carattere tecnico-economico previsti dal regolamento per il concessionario. In fase di aggiudicazione, le offerte vengono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 del codice).

 

 

8

In fase di aggiudicazione, le offerte vengono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 del codice).

 

 

9

Nel cui ambito l’esame delle proposte è esteso altresì  agli elementi relativi alla qualità del progetto, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

 

 

 

10

Detti elementi devono essere fissati con chiarezza in modo da consentire che le proposte siano presentate secondopresupposti omogenei.

 

 

11
Il promotore, se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro gg 15, il diritto di prelazione con l’accettazione delle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

 

 

12

Se non si concretizza il diritto di prelazione il promotore  ha diritto al pagamento delle spese per la predisposizione della proposta.


13
Nello stesso modo se l’affidamento non si concretizza a favore dell’aggiudicatario lo stesso   ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti fissati al c. 9 dell’art. 153


 

14

E’ consentito il recesso da parte di taluni componenti costituenti il soggetto promotore fino alla pubblicazione del bando di gara, solamente se ciò non comporta la perdita dei requisiti per la qualificazione.

 

 

 

Collegamenti ipertestuali  

(D.Lgs 163/2006) Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. (comma introdotto dall'art. 50, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. (comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell' investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale. (comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 113 del 2007)

ALLEGATO IX B Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Luogo di esecuzione b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni. 3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. c) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano. 4. Nominativo del responsabile del procedimento. 5. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere. 6. Le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. 7. Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi. 8. L'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere. 9. L'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti. 10. L'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice. 11. Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvìo della gestione. 12. La durata massima della concessione. 13. Il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo. 14. La facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto. Indicazione dell'ammontare minimo del capitale sociale della società. 15. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e indicazione della loro ponderazione o, se non possibile, dell'ordine decrescente di importanza. 16. Data di spedizione del bando. 17. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso?. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. [7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.] (comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007; versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. (comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, a partire dal 1° gennaio 2016) 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. (comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016) 8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. 10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. 11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa. 13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)

(D.lgs 163/2006) Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007) 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. [5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.] (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007; versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) 5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. (comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera b), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016) (ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera b), legge n. 164 del 2014, le pubblicazioni sono limitate al sito web della stazione appaltante per gli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale) 5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. (comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016) 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: (ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera c), legge n. 164 del 2014, tutti i termini sono dimezzati per gli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale) a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011) 7-bis. (comma abrogato dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011) 8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008; la norma si applica limitatamente alle opere di urbanizzazione secondaria; le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono liberalizzate ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall’art. 45, comma 1, legge n. 214 del 2011) 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)

(Art 153 codice ) c 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

 

 

 

(D.lgs 163/2006) Art. 153. Finanza di progetto

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 59-bis, legge n. 27 del 2012)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 codice, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

 

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.

(comma introdotto dall'articolo 3, comma 2, legge n. 134 del 2012)

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

(8) 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83.

(9)

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 83 per il caso delle concessioni, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

(10)

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.

 

10. L’amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

 

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest’ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest’ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri commi che precedono.

 

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75 , corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell’articolo 143 del  codice, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell’affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

(1)

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

(2) La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. (3) Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

(4) L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. (5) Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all’articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.

(6) Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.   (11)Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.  (12)Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. (13) Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.

20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis.

21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell' operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013)

(14)

22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

23. Ai sensi dell’articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai princìpi previsti dal presente articolo.

 CODICE DEI CONTRATTI

 (D.lgs 163/2006) 58. Dialogo competitivo(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere (1).

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o

non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

13. (2)

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143 codice (3).

16. L’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo.

(Comma aggiunto dall’articolo 46, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

(1) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. 

(2) Comma abrogato dal n. 1) della lettera p) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). 

(3) Comma così modificato dal n. 2) della lettera p) del comma 1 dell’art. 1 e dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.)

 

 

Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

[7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.]

(comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007; versione in vigore fino al 31 dicembre 2015)

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

(comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, a partire dal 1° gennaio 2016)

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

(comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016)

8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)

 

(D.Lgs 163/2006) art 75. Garanzie a corredo dell’offerta

(art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, L. n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, L. n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sot-to forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella mi-sura massima del 2 per cento del prezzo base.

(comma modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. c), d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135)

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere  bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo  di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da  parte  di una società di revisione iscritta nell'albo  previsto  dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 28, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169).

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (1).

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

 

(1) Comma così modificato dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

(D.lgs 163/2006) Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

[5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.]

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007; versione in vigore fino al 31 dicembre 2015)

5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

(comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera b), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016)

(ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera b), legge n. 164 del 2014, le pubblicazioni sono limitate al sito web della stazione appaltante per gli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale)

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

(comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016)

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

(ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera c), legge n. 164 del 2014, tutti i termini sono dimezzati per gli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale)

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011)

7-bis. (comma abrogato dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011)

8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008; la norma si applica limitatamente alle opere di urbanizzazione secondaria; le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono liberalizzate ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall’art. 45, comma 1, legge n. 214 del 2011)

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)

 

(D.lgs 163/2006)  Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità.

(comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)

 

(D.lgs 163/2006) Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

 

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

 

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

 

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

 

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

 

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 52, comma 1, lettera c), legge n. 27 del 2012)

 

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

 

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

 

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

(D.lgs 163/2006) Art. 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

(art. 26, legge n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.(1)

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. (3)

3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.(4)

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.(5)

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. (6)

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.(7)

6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. (8)

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

 

(1) comma  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 113 del 2007 

(2) comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008

(3) comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008

(4) comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008 

(5) comma sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011 

(6) comma  sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011

(7) comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008

(8) comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008

 

(D.lgs 163/2006) Art 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, L. n. 109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

(Comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera b), d.l. n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011)

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

(Comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera c), d.l. n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011)

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità. All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.

(comma modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli  investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la  specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore  residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

(Comma modificato dall’articolo 50, comma 1, lettera 0a2) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della

predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le

nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.

(comma modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

(comma introdotto dal decreto legge 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l’alea economico - finanziaria della gestione dell’opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

 

(D.Lgs 163/2006) Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

(comma introdotto dall'art. 50, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell' investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.

(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 113 del 2007)

 (D.lgs 163/2006) Allegato IX B

Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Luogo di esecuzione

b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.

3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano.

4. Nominativo del responsabile del procedimento.

5. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

6. Le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.

7. Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi.

8. L'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere.

9. L'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti.

10. L'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice.

11. Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvìo della gestione.

12. La durata massima della concessione.

13. Il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

14. La facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto. Indicazione dell'ammontare minimo del capitale sociale della società.

15. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e indicazione della loro ponderazione o, se non possibile, dell'ordine decrescente di importanza.

16. Data di spedizione del bando.

17. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso?. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

 

 

AUTORITA’ AVCP (oggi ANAC)  Progetto di finanza 

 

7.1.2 Le modalità dello svolgimento della procedura a gara unica

Procedure di affidamento, bandi e pubblicità. E’ tutt’ora previsto che siano utilizzabili entrambe le procedure per l’aggiudicazione della concessione di lavori aperta o ristretta, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la bancabilità dell’opera, nelle concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, è stata inserita la possibilità che l’amministrazione indica “prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo dellafinanziabilità e provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara”. Si ancora così la modulabilità e adeguabilità dei progetti ad esigenze rappresentate dagli stessi operatori. Rispetto a tale procedura, per molti aspetti analoga al dialogo competitivo, l’Autorità nell’Atto di segnalazione n. 2 del 4 luglio 2013 ha indicato l’opportunità di evitare di introdurre ulteriori procedure non disciplinate in modo puntuale e che non trovano corrispondenza nel diritto comunitario. Nella direttiva comunitaria 18/2004 è espressamente previsto il dialogo competitivo come procedura di aggiudicazione idonea per appalti particolarmente complessi, come di regola sono quelli relativi al partenariato pubblico privato. Nel caso italiano, seppure non è formalmente prevista alcuna procedura per l’aggiudicazione degli affidamenti di cui all’art. 153, come già rilevato nella determina n. 1 del 2009 il riferimento obbligato è il contenuto dell’art. 144, che prevede le sole due modalità della procedura aperta o ristretta, da attuarsi con le integrazioni previste per la finanza di progetto. Sembrerebbe quindi che già attualmente le stazioni appaltanti possano già utilizzare per il project financing lo strumento del dialogo competitivo, figura normata a livello comunitario e nazionale, e la cui applicazione non è preclusa dal Codice.

Con la stessa finalità di migliorare la bancabilità dell’opera, il legislatore ha arricchito il contenuto dei bandi introducendo la possibilità di richiedere, a corredo dell’offerta, la manifestazione di interesse a finanziare l’opera da parte di due o più istituti di credito o altro tipo di enti finanziatori “anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario”. Ha introdotto inoltre la facoltà di stabilire, in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento o mancato collocamento delle obbligazioni emesse, “la risoluzione del rapporto” entro congruo termine e senza diritto di rimborso del concessionario e, nel caso di finanziamento del progetto per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, la possibilità di prevedere che il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo. La norma introduce due ordini di problemi: da un lato 36

non è chiaro il destino delle offerte prive della suddetta manifestazione di interesse, dall’altro si pone il problema di definire cosa si intenda per stralcio funzionale.

Come è noto, l’art. 46-bis prevede la tassatività delle clausole di esclusione, ovvero l’esclusione non può avvenire se non espressamente prevista da norme di legge. Il testo approvato non prevede che la manifestazione di interesse costituisca un elemento essenziale dell’offerta e, di conseguenza, lascia aperta la questione circa le conseguenze di una sua eventuale mancanza o incompletezza.

La nozione di “stralcio funzionale” non sembra foriera di interpretazioni certe e univoche pertanto si auspica che la valutazione lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, almeno sia affidata a soggetti idonei appositamente individuati, come indicato con atto di segnalazione dell’Avcp al Governo e Parlamento del 4 luglio 2013.

Infine, sembrerebbe opportuno individuare quale debba essere il termine congruo (ovvero come lo stesso debba essere calcolato) per i singoli affidamenti, atteso che il DL 69/2013 prevede unicamente un limite massimo fissato in 24 mesi.

Per quanto riguarda gli ulteriori contenuti del bando e del disciplinare di gara, il Regolamento adottato con il Regolamento ha stabilito una disciplina dettagliata corrispondente a quanto era previsto nella vigenza del precedente DPR 554/1999.

L’attività di asseverazione. L’art. 96 del Regolamento definisce i contenuti che devono necessariamente essere presenti nel piano economico asseverato. Ai sensi del comma 4: “L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione”. Ai sensi del successivo comma 5, il contenuto minimo dell’asseverazione deve riguardare:

 

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

c) canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;

d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;

e) durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.   Si tratta, in larga parte, degli stessi elementi che il DPR 554/1999 prevedeva che dovessero essere presenti nell’offerta.ferta. 

 

7.1.3 Lo svolgimento della procedura a doppia gara (comma 15)

Poiché la normativa non è cambiata rispetto a quella già oggetto di analisi nella determina 1/2009 si ritiene di poterne confermare il contenuto, eventualmente integrato a seguito di istanze presentate nel corso della consultazione, ovvero a richieste di maggiori chiarimenti.

 

 

7.1.4 Lo svolgimento della procedura ad iniziativa dei privati (comma 16)

Poiché la normativa non è cambiata rispetto a quella già oggetto di analisi nella determina 1/2009 si ritiene di poterne confermare il contenuto della stessa, eventualmente integrato a seguito di istanze presentate nel corso della consultazione, ovvero a richieste di maggiori chiarimenti.

 

7.1.5 Lo svolgimento della procedura ad iniziativa dei privati (comma 19)

Il comma 19 dell’art. 153 del Codice prevede la possibilità per i soggetti privati di presentare all'amministrazione in qualsiasi momento, anche al di fuori della fase di programmazione, proposte per la realizzazione e la gestione di opere in concessione contenenti un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il DL 70/2011 ha profondamente modificato la normativa relativa alla proposta dei privati nel senso che fino ad allora le proposte accolte potevano essere inserite nella programmazione, mentre ora possono essere direttamente messe a gara.

 

In sede di valutazione della proposta, l’amministrazione può richiedere al proponente di apportare modifiche al progetto preliminare. In caso di mancata adesione alle modifiche la proposta non può essere considerata di pubblico interesse.

Nel caso in cui le modifiche vengono accolte il progetto è inserito nella programmazione triennale per l’approvazione con le procedure di cui all’art. 97 del Codice.

In questa fase possono essere richieste ulteriori modifiche che, se non apportate, comportano la mancata approvazione della proposta.

 

Il progetto approvato viene posto a base di gara e il proponente assume la qualifica di promotore con facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva, dichiarando di impegnarsi a ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario che sarà tenuto indenne delle spese sopportate nei limiti del 2,5 % del valore dell’investimento. Nella procedura a gara doppia, c’è una gara per l’attribuzione del diritto di prelazione, in questo caso invece, come nella procedura a gara unica, il diritto di prelazione è acquisito con la presentazione della proposta presa in considerazione dal soggetto aggiudicatore.

 

Ricompare dunque il diritto di prelazione, dapprima soppresso dal D.lgs. n. 113/2007, poi reinserito nell’articolo in esame dal D.lgs. n. 152/08 dall’ondivago legislatore in contrasto con gli indirizzi comunitari, in forza dei quali già era stata avviata nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione.

 

Esso, in effetti, come già evidenziato nel paragrafo 6, sembra violare il principio di parità di trattamento e il principio di trasparenza, sia perché consente al promotore di aggiudicarsi la concessione mediante il semplice adeguamento dell'offerta a quella del concorrente risultato vittorioso; sia perché ammette il promotore alla procedura negoziata senza alcuna comparazione tra la sua offerta e quelle presentate dai partecipanti nella prima fase di gara.

 

 

Il regolamento di attuazione del Codice appalti ha introdotto l’art. 278 che definitivamente chiarisce l’applicabilità della disciplina della finanza di progetto, in quanto compatibile, anche ai servizi. La norma attua la delega contenuta nell’art. 152 comma 3 del codice. L’intento è quello di adottare la tecnica di finanziamento anche per un settore in cui l’imprenditorialità privata venga coinvolta sia sotto il profilo del reperimento delle risorse, sia al fine di ottenere soluzioni organizzative più innovative, anche in relazione agli aspetti tecnici.

 

Nel regolamento si prevedono il contenuto e le modalità attraverso cui gli operatori privati possono formulare all’amministrazione aggiudicatrice proposte finalizzate all’affidamento in project financing degli appalti di servizi, le quali devono contenere uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico- finanziario, asseverato dai soggetti di cui all’art. 153 comma 9 del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, l’oggetto e le caratteristiche del contratto (probabilmente con l’intento di vincolare la p.a. ad aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), le garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice, l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite del 2,5 % del valore dell’investimento.

E’ ammessa la presentazione di proposte anche con riferimento a servizi non ricompresi nella programmazione (facoltativa) di cui all’art. 271 da valutarsi nei sei mesi successivi al ricevimento.

La valutazione comparativa della fattibilità delle proposte, sotto il profilo della funzionalità, fruibilità e accessibilità da parte del pubblico del servizio, oltre che del rendimento e dei costi di gestione manutenzione nonché delle tariffe, avviene, in ogni caso nel rispetto dei quanto previsto dall’art. 30 comma III del codice, confermandosi così la natura di discrezionalità tecnica della scelta dell’amministrazione, vincolata ai principi dell’evidenza pubblica, fatte salve discipline specifiche di cui al comma IV dello stesso articolo che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

 

 

(Regolamento dpr 207/2010) Art. 278 Finanza di progetto nei servizi

 

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano econo-mico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le pro-poste indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la pre-sentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse ven-gono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le ammini-strazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazio-ne più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. E' fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

 

 

(Regolamento DPR 207/2010) Art. 95  Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell’articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.


 (Regolamento DPR 207/2010) Art. 96 Requisiti del proponente e attività di asseverazione

1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

 

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

 

3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95.

 

4. L’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

 

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:

 

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;

 

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

 

c) canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione;

 

d) tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

 

e) durata prevista della concessione;

 

f) struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

 

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.