Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo) |
1.
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni
e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto
nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in
sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a)
relazione generale;
b)
relazioni specialistiche;
c)
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e
di ripristino e miglioramento ambientale;
d)
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e)
piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f)
piani di sicurezza e di coordinamento;
g)
computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h)
cronoprogramma;
i)
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l)
quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
m)
schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36 (Relazione generale del progetto esecutivo) |
1.
La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
2.
La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle
scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in
corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3.
La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui
all'all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a)
da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in
livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più
elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle
responsabilità, dei costi e dei tempi;
b)
da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni
nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo
di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante
tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
Art. 37 (Relazioni specialistiche) |
1.
Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2.
Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese
necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a
verde.
3.
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38 (Elaborati grafici del progetto esecutivo) |
1.
Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più
idonei, sono costituiti:
a)
dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti
gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b)
dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o
dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di
progettazione esecutiva.
c)
dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d)
dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e)
dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti;
f)
dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza
di cui all’articolo 15, comma 7;
g)
dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
1.Gli
elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del
progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti) |
1.
I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2.
I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3.
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere
di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni
e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso,
nonché consentire di determinarne il prezzo.
4.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
5.
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
6.
Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a)
gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore
ad 1: 10, contenenti fra l’altro:
1)
per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati
dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali
e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta
esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2)
per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi
ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e
delle relative distinte pezzi;
3)
per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.
b)
la relazione di calcolo contenente:
1)
l'indicazione delle norme di riferimento;
2)
la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3)
l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4)
le verifiche statiche.
7.
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8.
Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a)
gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore
ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b)
l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo;
c)
la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.
Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti) |
1.
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza ed il valore economico.
2.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi:
a)
il manuale d'uso;
b)
il manuale di manutenzione;
c)
il programma di manutenzione;
3.
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed
in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle
informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a)
la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b)
la rappresentazione grafica;
c)
la descrizione;
d)
le modalità di uso corretto.
5.
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a)
la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b)
la rappresentazione grafica;
c)
la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d)
il livello minimo delle prestazioni;
e)
le anomalie riscontrabili;
f)
le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g)
le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7.
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
a)
il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo
ciclo di vita;
b)
il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e
dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma;
c)
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8.
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai
problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9.
Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a)
progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di
Euro;
b)progetti
affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di
Euro;
c)
progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d)
progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di
Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dell’articolo 16,
comma 2, della Legge.
Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento) |
1.
I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al
progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La
loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al
particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42 (Cronoprogramma) |
1.
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo
chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla
data della consegna.
2.
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43 (Elenco dei prezzi unitari) |
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44 (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico) |
1.
Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione
e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2.
Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi
dell'elenco di cui all'articolo 43.
3.
Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17
confluiscono:
a)
il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere
di cui all'articolo 15, comma 7;
b)
l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;
c)
l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come
da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto) |
1.
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
-
termini di esecuzione e penali;
-
programma di esecuzione dei lavori;
-
sospensioni o riprese dei lavori;
-
oneri a carico dell’appaltatore;
-
contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
-
liquidazione dei corrispettivi;
-
controlli;
-
specifiche modalità e termini di collaudo;
-
modalità di soluzione delle controversie.
2.
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
3.
Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la
descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche; esso illustra in dettaglio:
a)
nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
b)
nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in
ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4.
Nel caso di interventi complessi di cui all’ all’articolo
2, comma 1, lettera h) il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione),
da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica
e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera
e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal
fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di
importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a)
critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell’intervento;
d)
importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo;
c)
comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;
5.
La classe di importanza è tenuta in considerazione:
-
nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi
dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
-
nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
-
nella valutazione delle non conformità.
6.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte
a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni
complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal
computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base
delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato
speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni
complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
8.
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell’articolo
25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle
eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione
ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9.
Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la
parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a
base d'asta.
10.
Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Sezione
quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e
approvazione dei progetti
Art. 46 (Verifica del progetto preliminare) |
1.
Ai sensi dell’articolo 16,
comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del
responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica
in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza
dell’intervento.
2.
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale,
ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la
sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e
tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3.
La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui
l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra
gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione
dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della
sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
Art. 47 (Validazione del progetto) |
1.
Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2.
La validazione riguarda fra l’altro:
a)
la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle
rispettive responsabilità;
b)
la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c)
l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali
indagini con le scelte progettuali;
d)
la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e)
l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f)
l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g)
la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e
gestione;
h)
l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica
di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i)
l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l)
l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie
ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione ) |
1.
Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del
procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all’articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2.
Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività.
3.
Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
ATTENZIONE !!!! Per l'applicazione del presente articolo è opportuno confrontare il relativo testo con quanto disposto nella Circolare Ass.LL.PP. 24-10-02
Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti) |
1.
La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici
necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei
servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le
modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i
necessari pareri tecnici.
2.
Terminata la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di
servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del
progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3.
In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo
dell’articolo 7, comma 8, (3)
della Legge.