Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
TITOLO
V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO
I - Appalti e concessioni
Sezione
prima: Disposizioni generali
Art.
71 (Disposizioni preliminari)
1.
L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei
lavori in merito:
a)
alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b)
alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto;
c)
alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.
2.
L'offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato
una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti) della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4.
Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in
tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72 (Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali)
1.
Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i
lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad
una o più categorie di opere specializzate.
2.
Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro
finito in ogni sua parte.
3.
Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del
processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
4.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma
3:
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c)
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e)
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
m)
l’armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
Art.
73 (Condizione per la partecipazione alle gare)
1.
Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei
bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l’intervento.
2.
Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro
oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie
generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi
importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o
affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3.
Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo
dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente)
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando
di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma
2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2.
Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere
speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non
possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo
13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale.
3.
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.
art.
75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici)
Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412.
1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a)che
si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c)
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del Codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Le
disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella
materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente
all’entrata in vigore del presente regolamento. Resta salva in ogni caso
l’applicazione dell’articolo
178 del Codice penale e dell’articolo
445, comma 2, del Codice di procedura penale;
d)
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e)
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f)
che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g)
che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2.
I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c).
3.
Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato
da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne.
Sezione
seconda: Appalto di lavori pubblici
Art.
76 (Procedure di scelta del contraente)
1.
L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante puico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle
motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2.
Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando
le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della
seconda procedura.
3.
Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le
decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di
affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
4.
Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non
ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del
rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa.
Art.
77 (Licitazione privata semplificata)
1. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 Euro i soggetti elencati all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base
delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare
alle procedure di licitazione privata semplificata. L’elenco è formato, entro
il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio
è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il
soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il
15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.
2. L’invito a presentare offerte è
inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite
nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per l’affidamento dei lavori.
3. (comma non ammesso al "Visto"
della Corte dei Conti)
4. Le imprese inserite nell’elenco possono
ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i
soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di
dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali
le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni
territoriali.
6. L’elenco dei lavori che la stazione
appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è
reso pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di
ogni anno.
Art.
78 (Trattativa privata preceduta da gara informale)
1.
La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2.
Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a
presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della
Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
3.
La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può
essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia
obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore
a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art.
79 (Termini per le gare)
1. Nella licitazione privata e
nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla
data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono
essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o
telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere
confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande
stesse.
2.
Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella
stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel
bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a)
l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato
d’oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta,
nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere
eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b)
il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
gli estremi del bando di gara;
d)
i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Le informazioni complementari sui
capitolati d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere
comunicate dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4.
Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando
di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore
a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito scritto; per
l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
5.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
6.
I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in
tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro
sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
7.
Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati
d’oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere
forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al
capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente
aumentati.
9. Quando la comunicazione di
preinformazione di cui all’articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno
cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data
di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a
ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione
privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso.
10. Nella licitazione privata o
nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione
non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
11.
Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere
inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la
licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni
dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non
può essere inferiore a ottanta giorni.
12.
I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione
Europea.
Art.
80 (Forme di pubblicità)
1.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi,
sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella
regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di
spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle
comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore
ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità
previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra
500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e,
per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare
diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara
non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto
nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della
stazione appaltante.
6.
È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità,
anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara
contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei
lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di
partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le
informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la
pubblicazione dei dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis)
e f-ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per
quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in
termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o
provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel
relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi
di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca
locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione
locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali
quotidiani.
10.
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del
responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
(sostituiti dai modelli di cui agli allegati al decreto legislativo n. 67 del 2003, per gli appalti sopra la soglia comunitaria)
12. L’osservatorio dei lavori pubblici
assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti
statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il numero e il
valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria,
le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la
nazionalità dell’impresa aggiudicataria.
Art.
81 (Procedure accelerate)
1. Nel caso di licitazione privata, se per
ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo
79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di
pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo
utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere
comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e
gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide
possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o
telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, lettera a).
Art.
82 (Segretezza e sicurezza)
1.
Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con
provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo
33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11
luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure
"eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2.
Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.
3.
La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure
di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5
a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e
3.
4.
L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta
quale mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i
componenti. L’amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni
è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine
equivale a diniego di autorizzazione.
5.
Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art.
83 (Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni
immobili)
1.
Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in
parte, dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni
immobili, il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che
l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo
massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori.
2.
I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a)
il prezzo per l’acquisizione del bene;
b)
il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c)
il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3.
Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle
tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può
presentare più offerte.
4.
L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna
delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene.
5.
Qualora le offerte pervenute riguardano:
a)
esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene
aggiudicata al miglior offerente;
b)
esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione del bene
congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto
dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c)
la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero
l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita
del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla
migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due
migliori offerte separate. In caso contrario l’aggiudicazione, avviene in
favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a quella
relativa all’esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da
trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del
procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7.
L’inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti
non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 828 del
codice civile.
Sezione
terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art.
84 (Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)
1.
L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione
privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi
1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità
di cui all'articolo 80.
Art.
85 (Bando di gara)
1.
Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità
con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara,
sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, indica:
a)
l’eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende
corrispondere;
b)
l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per
la costituzione o il trasferimento di diritti;
c)
l’eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al
quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
(leggasi: «la eventuale percentuale minima del 30% ovvero dichiarata dal
concorrente, dei lavori da appaltare a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dall'articolo 2, comma 3, della Legge», dopo le modifiche all'articolo
2, della legge n. 109 del 1994 ad opera della legge n. 166 del 2002)
e)
il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della
gestione;
f)
la durata massima della concessione;
g)il
livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative
modalità;
h)
il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza
e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i)
eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l)
la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire la società di
progetto prevista dall’articolo 37 quinquies della Legge.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i
concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al
progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro
è possibile variare e a quali condizioni.
Art.
86 (Schema di contratto)
1.
Lo schema di contratto di concessione indica:
a)
le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto
dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice;
b)
l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c)
i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri
per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d)
la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e)
il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dall’articolo
2, comma 4, della Legge;
f)
le procedure di collaudo;
g)
le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera
realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h)
le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di
decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i)
le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l)
i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m)
l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n)
le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli
eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o
prestazioni di natura diversa;
o)
le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p)
le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro
all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
Art.
87 (Contenuti dell'offerta)
1.
In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a)
il prezzo richiesto dal concorrente;
b)
il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all’amministrazione aggiudicatrice;
c)
il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
d)
il tempo di esecuzione dei lavori;
e)
la durata della concessione;
f)
il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g)
le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2.
All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario
dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto.
Sezione
quarta: Lavori in economia
Art.
88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)
1.
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito
delle seguenti categorie generali:
a)
manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le
procedure previste agli articoli
19 e 20 della Legge;
b)
manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c)
interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d)
lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e)
lavori necessari per la compilazione di progetti;
f)
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavori.
2. I fondi necessari per la
realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo
di rendiconto finale.
3.
Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire
in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.
4.
Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non
preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti.
CAPO
II - Criteri di aggiudicazione
Art.
89 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull'elenco prezzi)
1. Quando la gara di pubblico incanto o di
licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco
prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente
che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi
2 e 3.
2.
Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che
presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i
nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis,
della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura
della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non
congrue e aggiudica l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di
anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità dell’offerta.
3.
A seguito dell’esclusione
dell’offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica
l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori
pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità
Europea.
4.
Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di
congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione
appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al migliore
offerente rimasto in gara.
Art.
90 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari)
1. Se la licitazione privata è aggiudicata
con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata
la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o
dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio
dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e
fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle
descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella
seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture,
nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di
invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri
documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e
sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura
espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e,
nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta
colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce
al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al
prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi
unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto
in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono
da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di
gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati
possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia
della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel
caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero
a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a
corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le
voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito
a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che
valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che
ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel
capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte
integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di
offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli
19, comma 4 e 21, comma 1,
della Legge. I termini per la presentazione dell’offerta previsti
dall’articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando
di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna
ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto
da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede
all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi
di quanto previsto all’articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo
l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo,
i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in
base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente
corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese
ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di
apertura delle buste delle offerte economiche.
Art.
91 (Offerta economicamente più vantaggiosa)
1.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli
elementi di valutazione previsti dall’articolo
21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono
essere indicati nel bando di gara.
2.
Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in
base ai quali è determinata la valutazione.
3.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule di cui all’allegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all’allegato
B, quello indicato nel bando.
4.
La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista
all’articolo 64, comma 6.
Art.
92 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
1.
Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo
21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente
mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente
dalle stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile
del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli
ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante.
Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti,
la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione
nell’ambito dei soggetti inadempienti.
3.
L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa
il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere
prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi
dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni (1)l'inesistenza delle cause di incompatibilità di
cui all'articolo
21, comma 5, della Legge.
5.
Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di
esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni
di gara.
Nota all'art.92:
(1) ora articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000)
Legge
27 dicembre 1956, n. 1423
Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità
(G.U.
31 dicembre 1956, n. 327)
Alle
persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato nonostante l'avviso orale di
cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale può
essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di
soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o più Province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione
non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale.
Art.
444. Applicazione della pena su richiesta
1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera
due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2.
Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta
delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75
comma 3.
(comma
così sostituito dall'articolo 32 della legge n. 479 del 1999)
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
Art.
445 Codice di procedura penale. Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta.
1.
La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e
di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 comma 2 codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la
chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a
una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”.
Art.
178 del Codice penale è il seguente: Riabilitazione
1.
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della
condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Legge 19 marzo 1990, n. 55
Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
(G.U.R.I.
23 marzo 1990, n. 69)
Art.
17 - 1. Per l'esecuzione
di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a
prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di
convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle
direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere
pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione
di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri
dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite
disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di
costruzione e di gestione.
3.
Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici,
sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono
comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque
prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a
società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni
interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle
disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale
dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.
L'art.
4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" è oggi applicabile con
gli artt. 47 e 48 del
D.P.R. 2
(G.U.R.I.
20 febbraio 2001, n.42 - S.O. n. 30)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano
a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo
38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare
anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita'
di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
Art. 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.