Legge
31 marzo 1972, n. 19 - Primi provvedimenti per la semplificazione delle
procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa. Con questa evidenziazione sono indicati le parti abrogate dall'art. 30 della L.R. 7/2003 |
(modificato
dall'art. 1 della L.R. 21/73, dall'art.
15 della L.R. 8/75, dall'art. 14
della DL.R. 21/85, dall'art. 18
della L.R. 30/90, dall'art. 29
della L.R. 10/93, dall'art. 18
della L.R. 4/96 e dall'art. 13,
comma 2, della L.R. 22/96)
Il
Comitato tecnico - amministrativo regionale previsto dall'art. 11 della legge
regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
centrale della Regione, è costituito:
a)
di un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella
di consigliere, facente parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che
lo presiede;
b)
dell'Ispettore regionale tecnico, Vicepresidente;
c)
dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica
o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del
titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori
pubblici designato dall'Assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato
in sostituzione del predetto ispettore;
d)
dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica o di impedimento
giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un
dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità,
designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del
predetto ispettore;
e)
dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in
caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle
relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo
dello stesso Assessorato designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato
in sostituzione del predetto direttore;
f)
dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza
della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni
da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro funzionario,
da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal Presidente della
Regione a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;
g)
dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;
h) da due funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad
ingegnere capo, designati dal provveditore alle opere pubbliche della Sicilia,
nonchè dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime
per la Sicilia, o da un suo delegato;
i)
da tre ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore
regionale per i lavori pubblici;
l)
dal Direttore della sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile per il servizio
idrografico di Palermo;
m)
da cinque dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale
dei lavori pubblici, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
n)
da un esperto di ingegneria geotecnica designato dall'Assessore regionale per
i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà
di ingegneria dell'Università siciliane;
o)
da un dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione;
p)
dal dirigente superiore preposto alla Ragioneria centrale per l'Assessorato
regionale dei lavori pubblici;
q)
da tre dirigenti superiori del ruolo amministrativo designati dagli Assessori
regionali per i lavori pubblici, per il territorio e l'ambiente, per il turismo,
le comunicazioni e i trasporti;
r)
da un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente;
s)
dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato.
Partecipa
stabilmente ai lavori del Comitato il Soprintendente per i beni culturali ed
ambientali competente per territorio. Quando il comitato debba esaminare progetti
concernenti l'edilizia scolastica è integrato dal Sovrintendente scolastico
regionale. In ogni altro caso in cui il Comitato debba esaminare progetti la
cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche o scientifiche, lo stesso
è integrato da un numero di esperti in materia non superiore a tre designati
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti e i pareri sono validi quando siano adottati con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente del ruolo tecnico
dei lavori pubblici e dell'urbanistica.
(sostituito
dall'art. 2 della L.R. 21/73, modificato dall'art. 54 della L.R. 34/78, sostituito
dall'art. 14 della L.R. 21/85 e modificato dall'art. 29 della L.R. 10/93)
I
pareri tecnici del comitato tecnico amministrativo regionale sostituiscono,
a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazione e di
organi consultivi monocratici o collegiali, ed uffici regionali, in materia
di opere pubbliche previsti dalla vigente legislazione, salvo quanto disposto
dai successivi articoli e ad eccezione delle determinazioni che devono essere
rese dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio archeologico
e artistico, dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei
cittadini. Sono di competenza del comitato tecnico amministrativo regionale
i pareri sulle concessioni idriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 per le derivazioni di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici. Non è richiesto il parere
del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto
di opere pubbliche allorchè l'importo a base di appalto sia inferiore a 6.000
milioni.
(modificato
dall'art. 18 L.R. 30/90)
Il
comitato tecnico-amministrativo regionale è costituito con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e
dura in carica due anni. I funzionari
di cui alle lettere d, i ed n dell'articolo 1 possono essere riconfermati
nell'incarico per il solo
biennio successivo a quello di nomina.
I dirigenti tecnici chiamati a far parte del comitato tecnico-amministrativo
regionale, ai sensi della lettera d dell'art. 1, per tutta la durata dell'incarico,
ferma restando l'osservanza dei doveri d'ufficio, attendono esclusivamente ai
compiti inerenti alla carica suindicata, salvo l'espletamento di incarichi speciali
conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
(modificato
dall'art. 23 della L.R. 21/85 nel testo sostituito dall'art. 54 della L.R.
10/93)
Le
funzioni consultive indicate nell'art. 10, lettera a, della legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28, modificato dall'art. 7 della legge regionale 25 luglio
1969, n. 23, sono esercitate, nei limiti d'importo previsti dalle predette
norme, dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e
dell'urbanistica assegnati all'ispettorato regionale tecnico, salvo quando siano
richiesti pareri di altre amministrazioni attive o di organi consultivi.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto
1954, n. 32, e successive modificazioni.
Il
limite di importo stabilito dall'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n.
5, è elevato a L. 200.000.000. (3)
(integrato
dall'art. 32 della L.R. 21/73)
Il
servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella A annessa alla legge
regionale 23 marzo 1971, n. 7, esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti
attribuiscono alla sezione urbanistica compartimentale, ad eccezione del parere
previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che è
demandato alla competente commissione edilizia comunale. (4)
Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da
nominare tra i dirigenti tecnici che abbiano superato i concorsi di cui alla
legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1, e che siano in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla
tabella G annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, viene elevato a due
unità.
(sostituito
dall'art. 30 della L.R. 21/73)
Il
parere della Soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli
strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo
per i comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497.
Il
secondo comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è
sostituito dal seguente: «Prima di
eseguire la registrazione la Ragioneria accerta la giusta imputazione della
spesa al bilancio nonchè l'esistenza del fondo disponibile sul relativo
capitolo». Il disposto
dell'articolo unico del decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, non si applica
alle Ragionerie centrali dell'Amministrazione regionale.
(integrato
dall'art. 5 della L.R. 21/73)
Per
tutte le opere pubbliche finanziate dalla Amministrazione regionale, e di
competenza sia della Regione che degli enti locali e istituzionali,
l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere
realizzata è compiuto dal sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto
medesimo. (5) Ai fini della
realizzazione degli alloggi popolari previsti dall'art. 31 della legge regionale
28 novembre 1970, n. 48 e dall'art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4,
i consigli comunali, con deliberazione da adottare entro il termine di trenta
giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dagli enti costruttori,
scelgono le aree. Qualora il
consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito al comma precedente,
la scelta delle aree è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici. I piani di lottizzazione
eventualmente occorrenti saranno redatti direttamente dagli enti costruttori
qualora ne faccia espressa richiesta l'amministrazione comunale. Qualora, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte
dell'organo di controllo della delibera consiliare relativa alla scelta
dell'area, il comune non abbia adottato, ove occorra il piano di lottizzazione,
gli enti costruttori provvederanno direttamente e senza diritto a compenso a
redigere entro trenta giorni tale piano che dovrà essere sottoposto, entro i
dieci giorni successivi, all'esame del consiglio comunale. In ogni caso l'adozione dei piani di lottizzazione indicati
nel comma precedente da parte del consiglio comunale è definitiva, salvo il
parere della soprintendenza ai monumenti nel caso che i piani suddetti ricadano
in zone vincolate ai sensi della leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno
1939, n. 1497. Le stesse
disposizioni si applicano, ove occorra, ai programmi di edilizia popolare da
realizzare con finanziamento totale o parziale dello Stato, della Regione o
della GESCAL. (6) Le opere previste
dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 possono essere
realizzate anche nei comuni che abbiano adottati il piano regolatore, i piani di
zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o il programma di
fabbricazione, con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente articolo,
nonchè nell'ottavo comma dell'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970,
n. 48. Per le espropriazioni
occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare e per le
correlative opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati, in tutto o
in parte, con fondi regionali, si applicano le disposizioni previste dagli
articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette
disposizioni si applicano altresì per le espropriazioni occorrenti alla
realizzazione delle opere indicate nell'art. 1-ter della legge 25 febbraio 1972,
n. 13, anche quando tali opere siano finanziate in tutto o in parte con fondi
regionali. (7) Per quanto concerne
i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, valgono le disposizioni dell'art. 36 della legge 22
ottobre 1971, n. 865. Le
attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono
intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Assessore
competente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.
L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da
parte del Presidente della Regione o del competente Assessore regionale, quando
richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e
di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al
precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti
previsti dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indicazione
della misura della indennità di espropriazione da corrispondere a titolo
provvisorio e la pronunzia sulle osservazioni degli interessati a norma
dell'art. 11 della citata legge n. 865, sono compiuti dopo la emissione del
decreto di approvazione del progetto o di finanziamento dell'opera, cui è
riconnessa l'efficacia di dichiarazione implicita di pubblica utilità.
Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di
esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma
dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono disposti dalla Autorità
giudiziaria in base alle norme della legge 20 marzo 1968, n. 391, in quanto
compatibili. L'art. 34 della legge
regionale 28 novembre 1970, n. 48, è abrogato.
Per
la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della
legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e dall'art. 21 della legge regionale 8
marzo 1971, n. 4, non si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
(modificato
dall'art. 11 della L.R. 2/92)
Per
le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei
consorzi le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'esercizio sono
accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli
stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito
tesorieri dei fondi regionali. La
valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle
singole operazioni. Gli interessi
sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in
entrata al bilancio della Regione.
All'esecuzione
di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate
dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai
comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli
enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici
regionali e nazionali o di enti locali. Si
applicano alle concessioni le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge
regionale 25 luglio 1969, n. 23, e nell'art. 11 della presente legge.
Art. 13 (8)
Nei
limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti,
nonchè del ribasso d'asta - limitatamente, per questo ultimo, all'aliquota del
cinque per cento contrattuale - il direttore dei lavori dispone direttamente, a
mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori
opere, di lavori, non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità,
sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera. Per le finalità indicate nel comma precedente il direttore
dei lavori concorda, altresi, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti
disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese
nel progetto principale. L'esercizio,
da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni previste nel presente
articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di
organi superiori. Le perizie di
variante e suppletive e i verbali di nuovi prezzi, previsti nel primo e nel
secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi
all'Assessorato regionale competente. (9)
Quando
la direzione dei lavori è affidata ad un funzionario della Regione, dello
Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione, gli
istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria a norma dei precedenti
articoli provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su
richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e
dallo stato di avanzamento debitamente vistati dallo stesso direttore e dal
titolare dell'accreditamento. La
richiesta indicata nel comma precedente, che esonera il tesoriere da ogni
responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di
organi tecnici ed amministrativi richiesti dalle norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Dei
pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il
termine di cinque giorni, alla propria amministrazione trasmettendo copia dei
relativi atti. La norma contenuta
nel secondo comma del presente articolo si applica anche agli altri pagamenti
disposti dal titolare dell'ordine di accreditamento.
Il
direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determina
un danno patrimoniale per l'Amministrazione nello espletamento del suo incarico,
e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro
il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, sono
cancellati, su comunicazione dell'Assessorato competente, dall'albo previsto
dall'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.
Rimane l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno,
anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di
procedere, in conseguenza del ritardo o degli altri motivi previsti dal comma
precedente, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo
collaudatore.
(modificato
dall'art. 33, comma 1, della L.R. 35/78)
La
disposizione stabilita nella lettera a dell'art. 23 della legge regionale 8
marzo 1971, n. 5, si applica a tutte le opere finanziate dall'Amministrazione
regionale. Il limite d'importo indicato nella predetta disposizione è elevato a
55.000.000. (10) Il limite previsto
nel comma precedente per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nelle
isole minori della Regione è elevato a 150.000.000.
Le disposizioni contenute nelle lettere f e g del citato art. 23 della
legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applicano a tutte le opere pubbliche
finanziate dall'Amministrazione regionale, anche se eseguite a mezzo di
concessione o di subconcessione. L'esecutività
prevista nel penultimo comma dell'art. 23 della citata legge 8 marzo 1971, n. 5,
è operativa anche nei confronti della Amministrazione appaltante.
Ai fini fiscali il verbale di aggiudicazione va sottoposto alla
registrazione entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto ed
unitamente a quest'ultimo.
(abrogato
dall'art. 2 della L.R. 8/75)
Le
norme contenute nell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12,
modificato dall'art. 17 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12
luglio 1952, n. 11, sono estese agli interventi previsti dalla legge regionale
10 ottobre 1969, numero 37. La
misura del contributo previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale
10 ottobre 1969, n. 37, può essere
elevata fino all'8,687 per cento.
All'assegnazione
e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale
carico o col contributo della Regione, ad eccezione di quelli realizzati dalle
cooperative per i loro soci, si provvede in ogni caso a norma dell'art. 35 della
legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, salvo che il relativo procedimento non
sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21 (8) (12)
(modificato
dall'art. 18 della L.R. 10/74 nel testo sostituito dall'art. 16 della L.R. 8/75)
1.
Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'Amministrazione
regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade
comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici
nell'ambito dei comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le
fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi,
gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, i cimiteri, i
macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai
servizi d'istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione
delle seguenti norme.
2.
-------------------- (19)
3. Il parere tecnico per le opere
di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico
comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del Genio
civile o dall'ingegnere capo della provincia.
3 bis. Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire
300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del Genio civile
o dall'ingegnere capo della provincia. 4.
Per le opere di importo superiore a L. 300.000.000 provvedono i competenti
organi regionali. (11) 5. Il parere
tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle provincie.
L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale
esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti
tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente
legge e sempre nell'ambito dell'ammontare del finanziamento.
6. L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto
nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente
accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le
modalità del precedente articolo 11. 7.
Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara
di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30.000.000 può procedersi
all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento
sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. 8.
Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa
alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e
di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni
autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.
9. Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve
di legge, ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, subito dopo
l'aggiudicazione. 10. Gli enti
locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi
dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la
esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete
all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore. (13)
11. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano, inoltre,
anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro trenta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Amministrazione
regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed
all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.
12. Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.
13. Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei
progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla
presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli
uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da
ciascun dipendente posseduto. (14) 14.
Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è
abrogata.
Art. 22 (12) (15)
Il
parere igienico-sanitario sui progetti di opere pubbliche di interesse degli
enti locali previste nel precedente art. 21, ove occorra, è espresso, per le
opere di importo fino a lire 300.000.000, dall'ufficio sanitario del comune,
ferme restando le vigenti disposizioni di legge per gli altri progetti.
(modificato
dall'art. 21 della L.R. 47/77)
Alla
erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad
integrazione di quelli stabiliti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile
1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte,
l'Amministrazione regionale provvede sulla scorta del solo decreto di
approvazione e finanziamento statale dell'opera, senza alcuna altra formalità.
La misura del contributo è pari alla differenza tra l'importo del progetto
approvato e l'ammontare del contributo statale, aumentata del sei per cento
dell'importo complessivo dell'opera, per spese tecniche. Le somme relative
vengono interamente accreditate agli enti locali all'atto della emissione del
decreto di contributo. Per la
erogazione dei contributi stabiliti dalla legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44
e successive modifiche e aggiunte, integrativi di quelli concessi dallo Stato ai
sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184 e successive
modifiche e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede con le stesse modalità
indicate nel comma precedente. La misura del contributo è pari alla differenza
tra la rata di ammortamento del mutuo e l'importo del contributo statale.
(modificato
dall'art. 56 della L.R. 97/81)
Il
limite di spesa indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n.
14, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° settembre 1981.
Gli
ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e
distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati
dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, possono consentire, nelle more
della emanazione dei provvedimenti formali di concessione dei contributi,
l'inizio delle opere di miglioramento fondiario previste dalle leggi sulla
bonifica e sulla bonifica montana.
Le
domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole,
sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire
due milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai
competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, previo
accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle
esigenze dell'azienda ed all'uso a cui vengono destinate, provvedono alla
concessione del contributo ed alla relativa liquidazione. (16)
Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, a pena di
decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.
(abrogato
dall'art. 49 della L.R. 13/86)
Le
disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dello
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Le
attribuzioni e le competenze in atto esercitate dall'ispettorato agrario
regionale
in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale sono
devolute
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale le
esercita
a mezzo dei propri organi.
L'ispettorato
agrario regionale è soppresso. (Istitutito con l'art. 2, comma 1, L.R. 104/50)
Il
secondo ed il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n.
21, sono sostituiti dal seguente: «Le
deliberazioni diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione
non vengono respinte dall'Assessore».
L'approvazione
dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della legge regionale
10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche, e la approvazione di stralci di
piani zonali, a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30
luglio 1969, n. 26, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e
indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.
2359 e successive aggiunte e modificazioni, per le singole opere comprese nei
piani o negli stralci di piani approvati.
L'Ente
di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da
realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di
intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, può avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le
opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e
subconcessioni. La concessione è
obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti di opere viarie e di
acquedotti. Se tali opere ricadono nel territorio di più
comuni, la concessione viene fatta dall'amministrazione provinciale
maggiormente interessata per territorio. Le
disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere
date in concessione ai sensi dei precedenti commi.
Per
la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad accreditare
l'intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma
dallo stesso approvato in favore dell'Ente di sviluppo agricolo presso gli
stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito
tesorieri dei fondi regionali. La
valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle
singole operazioni. Gli interessi
sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in
entrata al bilancio della Regione.
Il
parere favorevole espresso dal comitato tecnico-amministrativo previsto dalle
leggi regionali 30 giugno 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5, sui progetti di
opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo costituisce provvedimento di
approvazione degli stessi progetti. L'approvazione
prevista al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.
2359 e successive modifiche ed integrazioni.
Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I
della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 giugno
1969,
n. 26 e dall'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1971, all'attività del
comitato tecnico amministrativo o quanto altro necessario per il suo
funzionamento sono posti a carico del bilancio della Regione.
Il
secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
è sostituito dal seguente: «Le
aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore
generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione».
Il termine per la ultimazione delle costruzioni previsto nel settimo
comma del predetto art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene elevato da
due a quattro anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.
L'art.
34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: «I comuni
non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di
un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale
prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee
secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con la
precisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona e con l'indicazione
degli spazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al verde
pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali. L'efficacia
dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla
data di approvazione del programma di fabbricazione».
I
programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani
particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli da 13 a
17 incluso della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
Art. 39 (17)
(sostituito
dall'art. 28 della L.R. 21/73 nel testo modificato dall'art. 21 della L.R.
71/78)
L'art.
4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute
nel presente articolo. Nei
Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione
l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani
all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. A partire da quest'ultima data l'edificazione si
svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti
limitazioni:
I)
Zone territoriali omogenee "A"
Sono
consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto
delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a
mezzo di singole licenze. Le
aree libere resteranno inedificate sino all'approvazione degli strumenti
urbanistici. Nei comuni
dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle
aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni.
II) Zone territoriali omogenee "B" (18)
Qualora
le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici
mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonchè
l'utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una
superficie non superiore a metri quadrati mille, il Sindaco può autorizzare le
suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un
piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
Nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti o nelle
frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti,
nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una
superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria
massima sarà di mc/mq. 9 e l'altezza massima di ml. 11.
Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq 120 e non
superiore a mq 200 il volume massimo consentito è di mc 1000, ferma restando
l'altezza massima di ml. 11. Nei
suddetti comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente
allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del
citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
In tutti i comuni, nelle rimanenti aree inedificate l'attività edilizia
delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di
lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano
adottato.
III)
Zone territoriali omogenee "C"
L'edificazione
è subordinata alla approvazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in
conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.
Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici,
lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed
ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalle battige meno di
ml. 200.
IV)
Zone territoriali omogenee "D"
L'edificazione
è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle
previsioni del piano adottato.
V)
Zone territoriali omogenee "E"
L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto
della densità fondiaria di mc./mq. 0,03.
Le disposizioni contenute nei punti I e II del presente articolo si
applicano anche nei comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati
di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.
Le varianti ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non
ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo IV della
legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, non necessitano di preventiva
autorizzazione e diventano operanti, con le limitazioni previste dal presente
articolo, a partire dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale per lo
sviluppo economico. Sono fatte
comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.
(sostituito
dall'art. 31 della L.R. 21/73)
L'obbligo
di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi
dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del
rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo
permanente delle aree o locali destinati allo scopo.
Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A
e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto
a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Solo
al fine dell'assegnazione delle aree, nei comuni soggetti a trasferimento
parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano
particolareggiato di ristrutturazione dei vecchi centri abitati è operante
subito dopo l'adozione dello stesso da parte dei consigli comunali.
All'art.
5 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo
1963, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
«Gli uffici comunali possono svolgere, altresi', funzioni ed adempimenti
delegati dallo Stato per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche
finanziate a totale carico del bilancio statale».
L'art. 23 dell'ordinamento degli enti locali predetto è modificato come
segue: «Sono estese al libero
consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni del secondo comma dell'art. 5
e degli artt. 9 e 10».
Dopo
il secondo comma dell'art. 80 dell'ordinamento degli enti locali approvato con
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:
«Il controllo di legittimità sulle deliberazioni di mera esecuzione di
provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge viene
esercitato dal presidente della commissione.
La disciplina prevista dal precedente comma si applica anche alle
deliberazioni di mera esecuzione dichiarate immediatamente esecutive a norma del
primo comma dell'articolo seguente».
Dopo
il primo comma dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali approvato con
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente altro:
«Quando si tratta di strumenti urbanistici, l'Assessore vi provvede
comunque, decorsi tre mesi dal deposito degli elaborati del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione, ovvero decorsi tre mesi dall'ultimo
giorno utile per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 9,
capoverso, della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni».
Le
sedute del comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della
presente legge, nonchè quelle del comitato tecnico-amministrativo previsto
dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, modificato con l'art. 14 della
legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, e del comitato previsto dall'art. 16 della
medesima legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, hanno luogo almeno una volta al
mese.
(abrogato
dall'art. 17 della L.R. 21/73)
(modificato
dall'art. 16 della L.R. 21/73)
Le
somme che residuano sugli stanziamenti disposti con l'art. 1 della legge
regionale 25 luglio 1969, n. 22, e con l'articolo 14, lettera e), della legge
regionale 28 novembre 1970, n. 48, in conseguenza di economie realizzate o della
decadenza prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55,
cui rinviano le leggi suddette, sono utilizzate dall'Assessore per i lavori
pubblici per la esecuzione di opere appartenenti alle categorie indicate
nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 25 luglio 1969, n.
22. Le disponibilità risultanti
alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui
alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate nella lettera c)
dell'art. 3 della stessa legge.
Alla
ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei
precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino
all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti, gli organi in carica
continuano ad esercitare le attribuzioni di competenza in conformità alle
disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Il
preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del
bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi
indispensabili per la determinazione della spesa e la individuazione degli atti
connessi.
Sono
abrogate le disposizioni regionali, di legge e di regolamento, in contrasto con
la presente legge.
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
NOTE:
(1)
L'art. 9 comma 1L.R. 86/80 prevede che il
C.T.A.R. sia integrato da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Assessorato
regionale della cooperazione, commercio artigianato e pesca per l'esame dei
progetti relativi ai programmi di edilizia convenzionata e agevolata.
(2)
Si riporta il testo dell'art. 26, u.c. della Legge 28/02/85, n. 47 nel testo
recepito dell'art. 9 della L.R. 37/85: "ART.
26 Gli spazi di cui all'art. 18
della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art.
31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle
costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice
civile.
(3)
L'art. 16 L.R. 5/71 prevede anche la composizione del Comitato ristretto che
esprime pareri all'Assessore all'agricoltura e alle foreste con competenza
limitata a progetti di importo non superiore a lire 200 milioni, per i verbali
di nuovi prezzi e per la proroga dei termini contrattuali.
(4)
Il Servizio tecnico dell'urbanistica oggi corrisponde a "Direzione
Regionale Urbanistica".
(5)
Si riporta il testo dell'art. 154 L.R. 25/93: "ART. 154 - Modifica
dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19
L'accertamento di conformità di cui all'articolo 9 della legge regionale
31 marzo 1972, n. 19, da rilasciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
previo esame istruttorio dell'Ufficio tecnico comunale e previo parere della
Commissione edilizia comunale e dell'ufficiale sanitario, sostituisce il
rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione dell'opera pubblica
oggetto di accertamento."
(6)
Si riporta il testo dell'art. 3 della L.R. 21/73: "ART. 3
La disposizione di cui al comma settimo dell'art. 9 della legge regionale
31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che essa si applica anche nei
confronti dei programmi di edilizia popolare da realizzare con il contributo
dello Stato, della Regione e della GESCAL."
(7)
Si riporta il testo dell'art. 4 dellaL.R. 21/73:
"ART. 4 La
disposizione di cui al comma nono dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo
1972, n. 19, va intesa nel senso che la medesima si applica anche nei confronti
delle opere di edilizia popolare e di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzate con il contributo della Regione."
(8)
Si riporta il testo dell'art. 14 della L.R. 21/73:
"ART. 14 Alle
opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo
restando che le stesse sono progettate e dirette dal Genio civile per opere
marittime, non si applicano le restanti disposizioni dell'art. 21 e quelle
dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.
Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere di cui al comma
precedente e degli altri atti tecnici è richiesto il parere del Comitato
tecnico-amministrativo regionale, salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge
regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere marittime di importo superiore a
lire 300 milioni. Per le
opere marittime di cui al primo comma di importo inferiore a lire 300 milioni
non è richiesto alcun parere tecnico."
(9)
Si riporta il testo dell'art. 12 della L.R. 35/78:
"ART. 12 - Perizie di variante e suppletive
Ai fini della redazione delle perizie suppletive e di variante previste
dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, il direttore dei lavori
non può sospendere l'esecuzione dei lavori medesimi.
Il direttore dei lavori non può disporre la sospensione dei lavori per
ragioni che possono essere superate con la redazione delle perizie suppletive e
di variante previste dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n.
19."
(10)
L'art. 33 della L.R. 35/78 prevede
al comma 2 che l'importo sia elevato a lire 100 milioni, allorchè le
amministrazioni e gli enti provvedano ad affidare il cottimo a cooperative di
produzione e lavoro iscritte nell'albo degli appaltatori o dei costruttori.
(11)
Si riporta il testo dell'art. 30L.R. 60/74:
"ART. 30 Il parere
tecnico per le opere da eseguirsi tramite i cantieri di lavoro è espresso a
norma del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19,
modificato con l'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10."
(12)
Si riporta il testo dell'art. 21L.R. 21/73:
"ART. 21 Sui
progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con
finanziamento a proprio carico, gli organi tecnici competenti ad esprimere
parere, in deroga alle norme vigenti, sono quelli previsti dagli artt. 21 e 22
della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19."
(13)
L'art. 21 della L.R. 47/77 prevede che la rendicontazione delle aperture di
credito viene effettuata a norma dell'art. 13 della stessa legge regionale
47/77.
(14)
Si riporta il testo dell'art. 20 L.R. 21/73:
"ART. 20 L'aliquota
dell'uno per cento prevista dal penultimo comma dell'art. 21 della legge
regionale 31 marzo 1972, n. 19, è ridotta della metà quando l'Ufficio tecnico
provvede o alla sola progettazione o alla sola direzione dell'opera."
(15)
Vedi art. 15 L.R. 21/85 avente per oggetto il parere igienico sanitario su
progetti non sottoposti alle competenze del C.T.A.R.
(16)
L'art. 53 della L.R. 13/86 prescrive che dalla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 13/86 cessano di essere applicabili alle richieste di
intervento, pervenute all'Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le
disposizioni legislative riguardanti acquisti di macchine, attrezzature e
bestiame, indicate nello stesso art. 53.
(17)
Si rimanda all'art. 15 della L.R. 78/76 per quanto concerne gli arretramenti e
le densità edilizie nelle zone limitrofe alla battigia del mare e dei laghi, al
limite dei boschi e delle fasce forestali ed ai confini dei parchi archeologici.
Vedi anche deroghe previste dall'art. 57 della L.R. 71/78.
In ordine alla definizione di "boschi" si riporta il testo
dell'art. 4 della L.R. 16/96: "ART.
4 - Definizione di bosco 1. Si
definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di
estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali,
arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di
sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori
a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta
macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali
di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi
urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido
accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie
forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del
frutto."
(18)
Si riporta il testo dell'art. 21 commi 3, e 5 L.R. 71/78:
"ART. 21 3. A modifica
di quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio
1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella
predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente
alle zone territoriali « B », può effettuarsi a mezzo di singole concessioni,
quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria
e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di
urbanizzazione secondaria. 4.
---------------------- (Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)
5. Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee
«B» l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani
particolareggiati o di piani di lottizzazione."
(19)
Comma abrogato