Legge 31 marzo 1972, n. 19 - Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.  G.U.R.S. 1° aprile 1972, n. 15

Con questa evidenziazione sono indicati le parti abrogate dall'art. 30 della L.R. 7/2003

 

 

 

Titolo I

Organi Consultivi e di Controllo

 

Art. 1 (1)

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 42 DELLA L.R. 7/2002 COME SOSTITUITO DA ART. 30 DELLA L.R. 7/2003

(modificato dall'art. 1 della L.R. 21/73,  dall'art. 15 della L.R. 8/75,  dall'art. 14 della DL.R. 21/85,  dall'art. 18 della L.R. 30/90,  dall'art. 29 della L.R. 10/93,  dall'art. 18 della L.R. 4/96  e dall'art. 13, comma 2, della L.R. 22/96)

 Il Comitato tecnico - amministrativo regionale previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione, è costituito: 

a) di un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, facente parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che lo presiede;

 b) dell'Ispettore regionale tecnico, Vicepresidente;

 c) dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici designato dall'Assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;

 d) dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;

 e) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo dello stesso Assessorato designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;

 f) dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro funzionario, da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal Presidente della Regione a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;

 g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;  h) da due funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, nonchè dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime per la Sicilia, o da un suo delegato;

 i) da tre ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

 l) dal Direttore della sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile per il servizio idrografico di Palermo;

 m) da cinque dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

 n) da un esperto di ingegneria geotecnica designato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà di ingegneria dell'Università siciliane;

 o) da un dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

 p) dal dirigente superiore preposto alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

 q) da tre dirigenti superiori del ruolo amministrativo designati dagli Assessori regionali per i lavori pubblici, per il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

 r) da un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente;

 s) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o da un suo delegato.

 Partecipa stabilmente ai lavori del Comitato il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio. Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l'edilizia scolastica è integrato dal Sovrintendente scolastico regionale. In ogni altro caso in cui il Comitato debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche o scientifiche, lo stesso è integrato da un numero di esperti in materia non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.  Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.  Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica.

 

Art. 2

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 42 DELLA L.R. 7/2002 COME SOSTITUITO DA ART. 30 DELLA L.R. 7/2003

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 21/73, modificato dall'art. 54 della L.R. 34/78, sostituito dall'art. 14 della L.R. 21/85 e modificato dall'art. 29 della L.R. 10/93)

 I pareri tecnici del comitato tecnico amministrativo regionale sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazione e di organi consultivi monocratici o collegiali, ed uffici regionali, in materia di opere pubbliche previsti dalla vigente legislazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli e ad eccezione delle determinazioni che devono essere rese dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio archeologico e artistico, dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Sono di competenza del comitato tecnico amministrativo regionale i pareri sulle concessioni idriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per le derivazioni di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.  Non è richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche allorchè l'importo a base di appalto sia inferiore a 6.000 milioni.

 

Art. 3

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 42 DELLA L.R. 7/2002 COME SOSTITUITO DA ART. 30 DELLA L.R. 7/2003

(modificato dall'art. 18 L.R. 30/90)

Il comitato tecnico-amministrativo regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica due anni.  I funzionari di cui alle lettere d, i ed n dell'articolo 1 possono essere riconfermati  nell'incarico  per il solo  biennio successivo a quello di nomina.  I dirigenti tecnici chiamati a far parte del comitato tecnico-amministrativo regionale, ai sensi della lettera d dell'art. 1, per tutta la durata dell'incarico, ferma restando l'osservanza dei doveri d'ufficio, attendono esclusivamente ai compiti inerenti alla carica suindicata, salvo l'espletamento di incarichi speciali conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

Art. 4

 (modificato dall'art. 23 della L.R. 21/85 nel testo sostituito dall'art. 54 della L.R. 10/93)

Le funzioni consultive indicate nell'art. 10, lettera a, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, modificato dall'art. 7 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, sono esercitate, nei limiti d'importo previsti dalle predette norme, dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica assegnati all'ispettorato regionale tecnico, salvo quando siano richiesti pareri di altre amministrazioni attive o di organi consultivi.  E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni.

 

Art. 5

Il limite di importo stabilito dall'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è elevato a L. 200.000.000. (3)

 

Art. 6

(integrato dall'art. 32 della L.R. 21/73)

Il servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella A annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti attribuiscono alla sezione urbanistica compartimentale, ad eccezione del parere previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che è  demandato alla competente commissione edilizia comunale. (4)   Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da nominare tra i dirigenti tecnici che abbiano superato i concorsi di cui alla legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.  Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla tabella G annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, viene elevato a due unità.

 

Art. 7

(sostituito dall'art. 30 della L.R. 21/73)

Il parere della Soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

Art. 8

Il secondo comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:  «Prima di eseguire la registrazione la Ragioneria accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonchè l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo».  Il disposto dell'articolo unico del decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, non si applica alle Ragionerie centrali dell'Amministrazione regionale.

 

 

Titolo II

Disposizioni relative ai singoli settori

Capo I

Lavori pubblici - Edilizia popolare

 

Art. 9

 (integrato dall'art. 5 della L.R. 21/73)

Per tutte le opere pubbliche finanziate dalla Amministrazione regionale, e di competenza sia della Regione che degli enti locali e istituzionali, l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere realizzata è compiuto dal sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto medesimo. (5)  Ai fini della realizzazione degli alloggi popolari previsti dall'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 e dall'art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, i consigli comunali, con deliberazione da adottare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dagli enti costruttori, scelgono le aree.  Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito al comma precedente, la scelta delle aree è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.  I piani di lottizzazione eventualmente occorrenti saranno redatti direttamente dagli enti costruttori qualora ne faccia espressa richiesta l'amministrazione comunale.  Qualora, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dell'organo di controllo della delibera consiliare relativa alla scelta dell'area, il comune non abbia adottato, ove occorra il piano di lottizzazione, gli enti costruttori provvederanno direttamente e senza diritto a compenso a redigere entro trenta giorni tale piano che dovrà essere sottoposto, entro i dieci giorni successivi, all'esame del consiglio comunale.  In ogni caso l'adozione dei piani di lottizzazione indicati nel comma precedente da parte del consiglio comunale è definitiva, salvo il parere della soprintendenza ai monumenti nel caso che i piani suddetti ricadano in zone vincolate ai sensi della leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.  Le stesse disposizioni si applicano, ove occorra, ai programmi di edilizia popolare da realizzare con finanziamento totale o parziale dello Stato, della Regione o della GESCAL. (6)  Le opere previste dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 possono essere realizzate anche nei comuni che abbiano adottati il piano regolatore, i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o il programma di fabbricazione, con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente articolo, nonchè nell'ottavo comma dell'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.  Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare e per le correlative opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette disposizioni si applicano altresì per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione delle opere indicate nell'art. 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, anche quando tali opere siano finanziate in tutto o in parte con fondi regionali. (7)  Per quanto concerne i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni dell'art. 36 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.   Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Assessore competente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.   L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da parte del Presidente della Regione o del competente Assessore regionale, quando richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.   Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti previsti dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indicazione della misura della indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio e la pronunzia sulle osservazioni degli interessati a norma dell'art. 11 della citata legge n. 865, sono compiuti dopo la emissione del decreto di approvazione del progetto o di finanziamento dell'opera, cui è riconnessa l'efficacia di dichiarazione implicita di pubblica utilità.  Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono disposti dalla Autorità giudiziaria in base alle norme della legge 20 marzo 1968, n. 391, in quanto compatibili.  L'art. 34 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è abrogato.

 

Art. 10

 Per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e dall'art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, non si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 11 (8)

(modificato dall'art. 11 della L.R. 2/92)

 Per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'esercizio sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.  La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle singole operazioni.  Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.

 

Art. 12

All'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici regionali e nazionali o di enti locali.  Si applicano alle concessioni le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, e nell'art. 11 della presente legge.

 

Art. 13 (8)

 Nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonchè del ribasso d'asta - limitatamente, per questo ultimo, all'aliquota del cinque per cento contrattuale - il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori, non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera.  Per le finalità indicate nel comma precedente il direttore dei lavori concorda, altresi, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.  L'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni previste nel presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori.  Le perizie di variante e suppletive e i verbali di nuovi prezzi, previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi all'Assessorato regionale competente. (9) 

 

Art. 14

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 42 DELLA L.R. 7/2002 COME SOSTITUITO DA ART. 30 DELLA L.R. 7/2003

 

Art. 15

 Quando la direzione dei lavori è affidata ad un funzionario della Regione, dello Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione, gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria a norma dei precedenti articoli provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento debitamente vistati dallo stesso direttore e dal titolare dell'accreditamento.  La richiesta indicata nel comma precedente, che esonera il tesoriere da ogni responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi richiesti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.  Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla propria amministrazione trasmettendo copia dei relativi atti.  La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica anche agli altri pagamenti disposti dal titolare dell'ordine di accreditamento. 

 

Art. 16

 Il direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determina un danno patrimoniale per l'Amministrazione nello espletamento del suo incarico, e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, sono cancellati, su comunicazione dell'Assessorato competente, dall'albo previsto dall'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.  Rimane l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno, anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di procedere, in conseguenza del ritardo o degli altri motivi previsti dal comma precedente, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo collaudatore.

 

Art. 17

(modificato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 35/78)

La disposizione stabilita nella lettera a dell'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applica a tutte le opere finanziate dall'Amministrazione regionale. Il limite d'importo indicato nella predetta disposizione è elevato a 55.000.000. (10)  Il limite previsto nel comma precedente per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nelle isole minori della Regione è elevato a 150.000.000.  Le disposizioni contenute nelle lettere f e g del citato art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applicano a tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale, anche se eseguite a mezzo di concessione o di subconcessione.  L'esecutività prevista nel penultimo comma dell'art. 23 della citata legge 8 marzo 1971, n. 5, è operativa anche nei confronti della Amministrazione appaltante.  Ai fini fiscali il verbale di aggiudicazione va sottoposto alla registrazione entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto ed unitamente a quest'ultimo. 

 

Art. 18

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 8/75)

 

 

Art. 19

 Le norme contenute nell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, modificato dall'art. 17 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11, sono estese agli interventi previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1969, numero 37.  La misura del contributo previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 37, può  essere elevata fino all'8,687 per cento.

 

Art. 20

 All'assegnazione e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale carico o col contributo della Regione, ad eccezione di quelli realizzati dalle cooperative per i loro soci, si provvede in ogni caso a norma dell'art. 35 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, salvo che il relativo procedimento non sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Disposizioni speciali per le opere pubbliche di competenza degli enti locali

 

 

Art. 21 (8) (12)

(modificato dall'art. 18 della L.R. 10/74 nel testo sostituito dall'art. 16 della L.R. 8/75)

1. Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'Amministrazione regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici nell'ambito dei comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, i cimiteri, i macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai servizi d'istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione delle seguenti norme.

 2. -------------------- (19)

3. Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.  3 bis. Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire 300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.  4. Per le opere di importo superiore a L. 300.000.000 provvedono i competenti organi regionali. (11)  5. Il parere tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle provincie. L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e sempre nell'ambito dell'ammontare del finanziamento.  6. L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le modalità del precedente articolo 11.  7. Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30.000.000 può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.  8. Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.  9. Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, subito dopo l'aggiudicazione.  10. Gli enti locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore. (13)  11. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano, inoltre, anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Amministrazione regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.  12. Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.  13. Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto. (14)  14. Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è abrogata.

 

Art. 22 (12) (15)

 Il parere igienico-sanitario sui progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali previste nel precedente art. 21, ove occorra, è espresso, per le opere di importo fino a lire 300.000.000, dall'ufficio sanitario del comune, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per gli altri progetti.

 

Art. 23

 (modificato dall'art. 21 della L.R. 47/77)

Alla erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad integrazione di quelli stabiliti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede sulla scorta del solo decreto di approvazione e finanziamento statale dell'opera, senza alcuna altra formalità. La misura del contributo è pari alla differenza tra l'importo del progetto approvato e l'ammontare del contributo statale, aumentata del sei per cento dell'importo complessivo dell'opera, per spese tecniche. Le somme relative vengono interamente accreditate agli enti locali all'atto della emissione del decreto di contributo.  Per la erogazione dei contributi stabiliti dalla legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44 e successive modifiche e aggiunte, integrativi di quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184 e successive modifiche e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede con le stesse modalità indicate nel comma precedente. La misura del contributo è pari alla differenza tra la rata di ammortamento del mutuo e l'importo del contributo statale. 

 

 

Capo III

Agricoltura e foreste

 

Art. 24

(modificato dall'art. 56 della L.R. 97/81)

Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° settembre 1981.

 

Art. 25

 Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, possono consentire, nelle more della emanazione dei provvedimenti formali di concessione dei contributi, l'inizio delle opere di miglioramento fondiario previste dalle leggi sulla bonifica e sulla bonifica montana.

 

Art. 26

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire due milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso a cui vengono destinate, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione. (16)  Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.

 

Art. 27

 (abrogato dall'art. 49 della L.R. 13/86)

 

Art. 28

 Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

Art. 29

 

 Le attribuzioni e le competenze in atto esercitate dall'ispettorato agrario

regionale in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale sono

devolute all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale le

esercita a mezzo dei propri organi.

 L'ispettorato agrario regionale è soppresso. (Istitutito con l'art. 2, comma 1, L.R. 104/50)

 

Art. 30

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono sostituiti dal seguente:  «Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione non vengono respinte dall'Assessore».

 

Art. 31

L'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche, e la approvazione di stralci di piani zonali, a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni, per le singole opere comprese nei piani o negli stralci di piani approvati.

 

Art. 32

 L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può  avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e subconcessioni.  La concessione è obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti di opere viarie e di acquedotti. Se tali opere ricadono nel territorio di più  comuni, la concessione viene fatta dall'amministrazione provinciale maggiormente interessata per territorio.  Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere date in concessione ai sensi dei precedenti commi.

 

Art. 33

 Per la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad accreditare l'intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma dallo stesso approvato in favore dell'Ente di sviluppo agricolo presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.  La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle singole operazioni.  Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.

 

Art. 34

 Il parere favorevole espresso dal comitato tecnico-amministrativo previsto dalle leggi regionali 30 giugno 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5, sui progetti di opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti.  L'approvazione prevista al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.  Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

 

Art. 35

 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 giugno

1969, n. 26 e dall'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1971, all'attività del comitato tecnico amministrativo o quanto altro necessario per il suo funzionamento sono posti a carico del bilancio della Regione.

 

Capo IV

Urbanistica

 

Art. 36

 Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è sostituito dal seguente:  «Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione».  Il termine per la ultimazione delle costruzioni previsto nel settimo comma del predetto art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene elevato da due a quattro anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.

 

Art. 37

 L'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  «I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con la precisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona e con l'indicazione degli spazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al verde pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali.  L'efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione».

 

Art. 38

 I programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli da 13 a 17 incluso della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

 

Art. 39 (17)

 (sostituito dall'art. 28 della L.R. 21/73 nel testo modificato dall'art. 21 della L.R. 71/78)

L'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.   Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.   A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:

 I) Zone territoriali omogenee "A"

Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze.   Le aree libere resteranno inedificate sino all'approvazione degli strumenti urbanistici.   Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni.   II) Zone territoriali omogenee "B" (18)

Qualora le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonchè l'utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a metri quadrati mille, il Sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.   Nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti o nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq. 9 e l'altezza massima di ml. 11.   Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq 120 e non superiore a mq 200 il volume massimo consentito è di mc 1000, ferma restando l'altezza massima di ml. 11.   Nei suddetti comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.   In tutti i comuni, nelle rimanenti aree inedificate l'attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.

III) Zone territoriali omogenee "C"

L'edificazione è subordinata alla approvazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.   Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalle battige meno di ml. 200.   

IV) Zone territoriali omogenee "D"

 L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.

 V) Zone territoriali omogenee "E"

  L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc./mq. 0,03.   Le disposizioni contenute nei punti I e II del presente articolo si applicano anche nei comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.   Le varianti ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo IV della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, non necessitano di preventiva autorizzazione e diventano operanti, con le limitazioni previste dal presente articolo, a partire dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico.  Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 40

(sostituito dall'art. 31 della L.R. 21/73)

L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.  Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. (2)

 

Art. 41

Solo al fine dell'assegnazione delle aree, nei comuni soggetti a trasferimento parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano particolareggiato di ristrutturazione dei vecchi centri abitati è operante subito dopo l'adozione dello stesso da parte dei consigli comunali.

 

Capo V

Enti locali

 

Art. 42

 All'art. 5 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente comma:  «Gli uffici comunali possono svolgere, altresi', funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico del bilancio statale».  L'art. 23 dell'ordinamento degli enti locali predetto è modificato come segue:  «Sono estese al libero consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni del secondo comma dell'art. 5 e degli artt. 9 e 10».

 

Art. 43

 Dopo il secondo comma dell'art. 80 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:  «Il controllo di legittimità sulle deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge viene esercitato dal presidente della commissione.  La disciplina prevista dal precedente comma si applica anche alle deliberazioni di mera esecuzione dichiarate immediatamente esecutive a norma del primo comma dell'articolo seguente».

 

Art. 44

 Dopo il primo comma dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente altro:  «Quando si tratta di strumenti urbanistici, l'Assessore vi provvede comunque, decorsi tre mesi dal deposito degli elaborati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ovvero decorsi tre mesi dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 9, capoverso, della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni».

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

 

 

Art. 45

Le sedute del comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della presente legge, nonchè quelle del comitato tecnico-amministrativo previsto dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, modificato con l'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, e del comitato previsto dall'art. 16 della medesima legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, hanno luogo almeno una volta al mese.

 

Art. 46

 (abrogato dall'art. 17 della L.R. 21/73)

 

Art. 47

(modificato dall'art. 16 della L.R. 21/73)

Le somme che residuano sugli stanziamenti disposti con l'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, e con l'articolo 14, lettera e), della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, in conseguenza di economie realizzate o della decadenza prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, cui rinviano le leggi suddette, sono utilizzate dall'Assessore per i lavori pubblici per la esecuzione di opere appartenenti alle categorie indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.  Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate nella lettera c) dell'art. 3 della stessa legge.

 

Art. 48

 Alla ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti, gli organi in carica continuano ad esercitare le attribuzioni di competenza in conformità alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge. 

 

Art. 49

 Il preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi indispensabili per la determinazione della spesa e la individuazione degli atti connessi.

 

Art. 50

 Sono abrogate le disposizioni regionali, di legge e di regolamento, in contrasto con la presente legge.

 

Art. 51

 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

NOTE:

 (1) L'art. 9 comma 1L.R. 86/80 prevede che  il C.T.A.R. sia integrato da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio artigianato e pesca per l'esame dei progetti relativi ai programmi di edilizia convenzionata e agevolata.

 (2) Si riporta il testo dell'art. 26, u.c. della Legge 28/02/85, n. 47 nel testo recepito dell'art. 9 della L.R. 37/85:  "ART. 26  Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.

(3) L'art. 16 L.R. 5/71 prevede anche la composizione del Comitato ristretto che esprime pareri all'Assessore all'agricoltura e alle foreste con competenza limitata a progetti di importo non superiore a lire 200 milioni, per i verbali di nuovi prezzi e per la proroga dei termini contrattuali.

(4) Il Servizio tecnico dell'urbanistica oggi corrisponde a "Direzione Regionale Urbanistica".

(5) Si riporta il testo dell'art. 154 L.R. 25/93: "ART. 154 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19  L'accertamento di conformità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, da rilasciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, previo esame istruttorio dell'Ufficio tecnico comunale e previo parere della Commissione edilizia comunale e dell'ufficiale sanitario, sostituisce il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione dell'opera pubblica oggetto di accertamento."

(6) Si riporta il testo dell'art. 3 della L.R. 21/73:    "ART. 3   La disposizione di cui al comma settimo dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che essa si applica anche nei confronti dei programmi di edilizia popolare da realizzare con il contributo dello Stato, della Regione e della GESCAL."

 (7) Si riporta il testo dell'art. 4 dellaL.R. 21/73:   "ART. 4   La disposizione di cui al comma nono dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che la medesima si applica anche nei confronti delle opere di edilizia popolare e di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate con il contributo della Regione."

 (8) Si riporta il testo dell'art. 14 della L.R. 21/73:   "ART. 14   Alle opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo restando che le stesse sono progettate e dirette dal Genio civile per opere marittime, non si applicano le restanti disposizioni dell'art. 21 e quelle dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.   Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere di cui al comma precedente e degli altri atti tecnici è richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo regionale, salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere marittime di importo superiore a lire 300 milioni.   Per le opere marittime di cui al primo comma di importo inferiore a lire 300 milioni non è richiesto alcun parere tecnico."

 (9) Si riporta il testo dell'art. 12 della L.R. 35/78:  "ART. 12 - Perizie di variante e suppletive  Ai fini della redazione delle perizie suppletive e di variante previste dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, il direttore dei lavori non può sospendere l'esecuzione dei lavori medesimi.  Il direttore dei lavori non può disporre la sospensione dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione delle perizie suppletive e di variante previste dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19."

(10) L'art. 33  della L.R. 35/78 prevede al comma 2 che l'importo sia elevato a lire 100 milioni, allorchè le amministrazioni e gli enti provvedano ad affidare il cottimo a cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo degli appaltatori o dei costruttori.

 (11) Si riporta il testo dell'art. 30L.R. 60/74:  "ART. 30  Il parere tecnico per le opere da eseguirsi tramite i cantieri di lavoro è espresso a norma del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con l'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10."

 (12) Si riporta il testo dell'art. 21L.R. 21/73:   "ART. 21   Sui progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con finanziamento a proprio carico, gli organi tecnici competenti ad esprimere parere, in deroga alle norme vigenti, sono quelli previsti dagli artt. 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19."

 (13) L'art. 21 della L.R. 47/77 prevede che la rendicontazione delle aperture di credito viene effettuata a norma dell'art. 13 della stessa legge regionale 47/77.

 (14) Si riporta il testo dell'art. 20 L.R. 21/73:   "ART. 20   L'aliquota dell'uno per cento prevista dal penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è ridotta della metà quando l'Ufficio tecnico provvede o alla sola progettazione o alla sola direzione dell'opera."

 (15) Vedi art. 15 L.R. 21/85 avente per oggetto il parere igienico sanitario su progetti non sottoposti alle competenze del C.T.A.R.

 (16) L'art. 53 della L.R. 13/86 prescrive che dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/86 cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all'Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le disposizioni legislative riguardanti acquisti di macchine, attrezzature e bestiame, indicate nello stesso art. 53.

 (17) Si rimanda all'art. 15 della L.R. 78/76 per quanto concerne gli arretramenti e le densità edilizie nelle zone limitrofe alla battigia del mare e dei laghi, al limite dei boschi e delle fasce forestali ed ai confini dei parchi archeologici. Vedi anche deroghe previste dall'art. 57 della L.R. 71/78.  In ordine alla definizione di "boschi" si riporta il testo dell'art. 4 della L.R. 16/96:  "ART. 4 - Definizione di bosco  1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.  2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.  3. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto."

 (18) Si riporta il testo dell'art. 21 commi 3, e 5 L.R. 71/78:  "ART. 21  3. A modifica di quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali « B », può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.  4. ---------------------- (Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)  5. Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee «B» l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione." 

 (19) Comma abrogato