Legge
23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(G.U.
12 settembre 1988, n. 214, S.O.)
Art. 2. Attribuzioni del
Consiglio dei ministri.
1.
Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini
dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;
delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i
ministri.
2.
Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del
Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3.
Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a)
le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed
alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b)
i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati
al Parlamento;
c)
i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto
del Presidente della Repubblica;
d)
gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e
dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;
e)
le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle;
f)
le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli
atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali
attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g)
le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti
degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
h)
le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i
progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i)
gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui
all'articolo 7 della Costituzione;
l)
gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
m)
i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo
parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende
conformarsi a tale parere;
n)
la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o)
le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p)
le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità
dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi
delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;
q)
gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del
Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge
15 gennaio 1994, n. 20 .