Gazzetta Ufficiale N. 2 del 03 Gennaio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonche' di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP
ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 4, comma 8,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'art. 9,
comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica
che, in relazione al telex in data 3 dicembre 2001, n. 13991 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche
comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1 gennaio
2002, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, forniture
di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonche'
di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono cosi' determinati:
soglie comunitarie:
1) euro 5.000.000;
2) euro 200.000;
3) euro 750.000;
4) euro 400.000;
5) euro 600.000;
soglie WTO-GPA:
1) DSP 130.000 = euro 162.293;
2) DSP 200.000 = euro 249.681;
3) DSP 400.000 = euro 499.362;
4) DSP 5.000.000 = euro 6.242.028.