Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158
”Art. 8. Appalti
esclusi.
6. Agli appalti di
lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei
soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo
funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e
tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie
dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti
regolati dal presente decreto, le norme vigenti.
Le ipotesi e le
fattispecie di lavori sottratte all’applicazione del presente decreto
legislativo e soggette alla normativa sui lavori pubblici sono individuate nel
d.p.c.m. 5 agosto 1998, n. 517 (G.U. 17 marzo 1998, n. 63).”.