Art. 117
La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni
comunali;
polizia
locale urbana e rurale;
fiere
e mercati;
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei
e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo
ed industria alberghiera;
tramvie
e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione
e porti lacuali;
acque
minerali e termali;
cave
e torbiere;
caccia;
pesca
nelle acque interne;
agricoltura
e foreste;
artigianato.
Altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.