COSTITUZIONE ITALIANA

 

Art. 97

 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e laimparzialitą dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilitą proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.