Art.
97
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e laimparzialitą dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilitą proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.