Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
Art. 2 (Soggetti aggiudicatori)
1. Sono soggetti aggiudicatori:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici,
gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;
b) le imprese pubbliche;
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli
articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.
2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui
al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno
in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme
che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa
è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente
o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa,
o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale
della stessa.
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento
o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo
avente l'effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle
attività di cui agli articoli da 3 a 6.
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o
esclusivi in particolare quando:
a) abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione
di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate
negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;
b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia
elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali
o esclusivi.
Art. 3 (Acqua, energia elettrica, gas, energia termica)
1. Rientrano nel settore
acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la
gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto
riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile,
gas, energia elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione delle
suddette reti.
2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti
diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o
energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso
da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica dipenda
dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della
produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno
in corso;
b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia
termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi
inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel
presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto
stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la
media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 4 (Sfruttamento di area geografica)
1. Si considera sfruttamento
di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione
di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di
essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non
sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti interessati
non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art.
2, comma 4, lettera b).
3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2 il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CE le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese che consentono
l'applicazione del regime alternativo di cui all'art. 3 della direttiva 93/38/CEE,
alle condizioni ivi stabilite.
4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate
le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
Art. 5 (Trasporti)
1. Rientrano nel settore
trasporti:
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici,
tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni
delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità
di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del
servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente
svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza
di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti,
di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di
trasporto.
Art. 6 (Telecomunicazioni)
1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.
Art. 7 (Oggetto degli appalti)
1. Ai fini del presente
decreto si intendono per appalti:
a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione, eventualmente
congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo,
dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI, comprese
le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
b) di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing operativo,
la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l'acquisto di
prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori di posa in opera ed installazione;
c) di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le prestazioni elencate negli
allegati XVI-A e XVI-B.
2. Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo quanto previsto all'articolo
9, comma 12, sono considerati appalti di forniture quando il valore totale
di queste è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli in cui
tali servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato XVI-A,
si applicano solo gli articoli 19 e 28.
1. Il presente decreto
non si applica:
a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento
di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei
settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività
in uno Stato che non sia membro della CE, purché non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità;
tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti
aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua
potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio,
ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia
superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di
questi progetti, nonché agli appalti che attengono allo smaltimento
o al trattamento delle acque reflue;
b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto
in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare
di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto
di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli
in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati
per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori
di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri
soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica
e a condizioni sostanzialmente identiche;
d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui
esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi nazionali essenziali;
e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati
sulla base:
e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra
l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o
servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera
da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla
Commissione CE a cura del Ministero degli affari esteri;
e2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe
di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art.
3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili
destinati alla loro produzione
1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione
europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129
dell'8 maggio 1999.
2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:
a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia
in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
compatibili con il Trattato;
b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle
modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili
o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia,
nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi
finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al
contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;
c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia
mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento
di titoli o di altri strumenti finanziari;
f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi nell'esercizio
della sua attività, purché la prestazione del servizio sia dal
medesimo interamente retribuita.
3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:
a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché
almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa
in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura
di detti servizi alle imprese alle quali è collegata;
b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori
per l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno
di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi,
purché ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla
lettera a).
4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più
di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della
cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante dalla fornitura
di servizi da parte di queste imprese.
5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli
25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso
di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto
aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante
ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti
un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo,
sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà,
partecipazione finanziaria o norme interne.
6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi
istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o
che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto
specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità
tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano,
per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.
Art. 9 (Valore degli appalti)
1. Fermo quanto previsto,
per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica
agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati
III, IV, V e VI:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato
X:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati
I, II, VII, VIII e IX:
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP)
per gli appalti di lavori;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di
servizi di cui all'allegato XVI-A;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e
per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento
CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8.
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto
aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi
tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari
si tiene conto degli importi seguenti:
a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari,
commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
c) nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle
commissioni da pagare
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing
operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base
per il calcolo del valore dell'appalto:
a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è
pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto;
oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale
comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi
sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso
dei primi quattro anni.
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la
base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue:
a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore
a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto
mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle
opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto
l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione
o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato
periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più
fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati,
il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:
a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio
finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche
analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili
in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi
successivi, oppure:
b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi
successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo
di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici
mesi.
8. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere
basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato
periodo.
9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione
del comma 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa,
come il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile
destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica;
se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti,
il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del
valore indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è pari
o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si applicano
a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori
possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto
dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore totale di
questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono
nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture
o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono
a disposizione dell'imprenditore.
11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore
di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi
all'applicazione del presente decreto.
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture,
comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere
basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
quote rispettive.
13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente
decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo
particolari del valore degli appalti.
14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro
e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base
per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve
successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte
della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo
giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa
data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre
2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto.
Art. 10 (Elenchi)
1. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 2 a 6; gli elenchi hanno carattere esemplificativo e possono essere modificati o integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
Art. 11 (Modalità di indizione delle gare)
1. Salvo quanto previsto
dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli
accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione
di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.
2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano
il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.
4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della data
di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al
comma 2; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova
della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.
5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono
provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte
delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 4.
Art. 12 (Procedure di aggiudicazione)
1. Nel bando di gara il
soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante
procedura aperta, ristretta o negoziata.
2. Si intende:
a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare
un'offerta;
b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati
invitati dal soggetto aggiudicatore;
c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore consulta
i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto.
3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta;
b) la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette;
c) la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi
dell'art. 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce procedura
negoziata.
4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata
dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle forniture o dei
servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad
eseguire l'appalto.
Art. 13 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando)
1. Gli appalti disciplinati
dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata,
senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:
a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano
pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano modificate sostanzialmente;
b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la
redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per
gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni
attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere
affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza
derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini
stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;
e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti,
qualora il cambiamento del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad
acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o
la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà
sproporzionate;
f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto
iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa
di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto,
purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi
che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari
non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale
senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in
cui tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che
consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi
lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato
un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del
ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione
di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito
dei lavori sarà presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori
per l'applicazione dell' art. 9;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché
sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3;
l) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare
forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si
è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo
da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso
un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale
ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione
coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.
Art. 14 (Avviso indicativo annuale)
1. Il soggetto aggiudicatore
pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo,
conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli
appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2,
comma1, lettere b) e c), deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare
nell'anno successivo ai sensi del presente decreto.
2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o
superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n.
1, e c), n. 1, da affidare nei dodici mesi successivi;
b) il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore
a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a),
n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare nei dodici
mesi successivi;
c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie
di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per
gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c),
n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo
9, comma 1, lettera c), n. 2.
3. L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando
ai fini dell'indizione della gara.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle
forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle
procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o c), procederà
senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.
5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a manifestare
per iscritto il proprio interesse.
6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al
comma 5 a confermare il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate
relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione; le imprese che
abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla gara ai sensi
dell'art. 18 comma 4.
7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi
a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in
un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente
indicato che trattasi di avvisi supplementari.
8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11.
9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare
alle gare di cui al comma 4 devono essere spediti al più tardi nei
dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
Art. 15 (Sistemi di qualificazione)
1. Il soggetto aggiudicatore
può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori,
tale sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per
i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri
oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti,
a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici
requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare
disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore
3. Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore
che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare
di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione
di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.
4. Il soggetto aggiudicatore può:
a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri
e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme
europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende
fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.
5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata
in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri
elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non
sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle
Comunità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII;
l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o meno durata
superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata superiore al triennio,
l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente un avviso
iniziale.
6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni
di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni
o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non può,
inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti
riproduzione di documentazione valida già disponibile.
8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7
devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano,
da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'imprese
secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.
10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve
informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di
qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato,
il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda,
comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il
termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale
termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della
domanda d'iscrizione.
11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione
devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.
Art. 16 (Accordo quadro)
1. L'accordo quadro è
il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto
ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante
il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per
un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione
di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni
generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione
di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed
eventualmente alle quantità.
2. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8, l'accordo quadro può
essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i
lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'art.
9, comma 1, lettere a), b) e c).
3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati con
procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se
l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente decreto.
4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al
fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 17 (Termini per la presentazione delle domande e delle offerte)
1. Nelle procedure aperte
il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti
aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla
data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere ridotto
fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso
indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni
di cui all'allegato XIV, parti I e II, purché tali informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso
deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine
ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la
presentazione di offerte valide.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione
preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste
di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo
11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù dell'articolo
14, comma 6, è di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere
dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore
al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando
o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora
il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata
da ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta elettronica,
telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto,
la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua
spedizione.
3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), il termine di ricezione delle offerte può essere fissato
di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreché
tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la
presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo
sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa
un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a ventiquattro giorni
e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito
a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare,
dei fattori di cui all'articolo 18, comma 3
Art. 18 (Capitolati d'oneri e lettere di invito)
1. I soggetti aggiudicatori
spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di
servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni
successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia
pervenuta in tempo utile.
2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati
d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o
particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto
dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare
gli opportuni termini di scadenza.
4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri
e dai documenti complementari, e contenere almeno:
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti
complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo
e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere
versata per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di
gara;
f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta
devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande
di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono
o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per
lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'art. 17, comma
1, o dei termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 17,
comma 2.
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni
tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori,
ai fornitori o prestatori di servizi interessati, all'atto della loro qualificazione
o dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori possono imporre
requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
8. Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori
o prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità
della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle informazioni
che essi trasmettono.
Art. 19 (Prescrizioni tecniche)
1. I soggetti aggiudicatori,
tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono
specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun
appalto.
2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee
allorché esistano.
3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto
possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.
4. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie
a completare le specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano
una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto
che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive,
essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle
suddette specifiche.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta
devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande
di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono
o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per
lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo
17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente
o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre
modalità di presentazione se le offerte:
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante
invio di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
6. I soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 2 qualora:
a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità
di un prodotto alle specifiche europee;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1991, come modificata
e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio
1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ovvero:
b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa
alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni;
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'aggiudicatore
ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate
oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati; i soggetti
aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia
chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio
a specifiche europee;
d) la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione
particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici
verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori che applicano
tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione
o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee,
le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria
la loro revisione;
e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché
l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il ricorso
al comma 6.
8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purché
essa sia compatibile con il diritto comunitario.
9. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai
prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne
fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti
di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le specifiche tecniche alle quali
intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi
ai sensi dell'art. 14.
10. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili
per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione
del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente.
Art. 20 (Piani di sicurezza)
1. Il soggetto aggiudicatore
è tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri, l'autorità o le
autorità da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni pertinenti
sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni
di lavoro vigenti nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori
o prestati i servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi
prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2. Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di precisare
che hanno tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di
cui al comma 1, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 25.
Art. 21 (Subappalto)
1. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente medesimo.
Art. 22 (Capacità di concorrere alle gare)
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a
21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata
in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12
a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
e integrazioni.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una
procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri
e princi'pi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e,
in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:
a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata
in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo
3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti
di servizi.
3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione
di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla
necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in
sede di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero
dei candidati ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio
tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti
dalla sua realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto,
tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
4. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate
norme in materia di garanzia della qualità, i soggetti aggiudicatori
fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla
pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi
alla serie di norme europee EN 45000.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati
da organismi stabiliti in altri Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità,
se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati
o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.
6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui
sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono
essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti, è
all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica;
tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare,
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni
professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio stesso.
Art. 23 (Riunioni di imprese)
1. Le associazioni di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare
con i soggetti di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:
a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi
di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto
proprio e delle mandanti;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e
i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro;
d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società
ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è
vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati
o membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi
di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano i singoli consorziati per
conto dei quali concorrono.
4. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per
sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma 2.
5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure negoziate
di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire
ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore,
sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.
6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento
temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
7. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove
gare relative ai medesimi appalti.
8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità
solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.
9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite
deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è
conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è
gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto
nei confronti del soggetto aggiudicatore.
10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo;
fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia,
può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle
imprese mandanti.
11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
12. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti
di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti
dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione
di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti
nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti,
tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto
richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti
dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti
dal soggetto aggiudicatore.
13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano,
peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni
di cui all'articolo 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti
di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire
il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei
modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore
stesso, ovvero di recedere dall'appalto.
15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si
tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante,
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla
esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
16. Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano anche negli
appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.
Art. 24 (Aggiudicazione)
1. Fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di
servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati
in base ad uno dei seguenti criteri:
a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali
il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento,
la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico,
il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi
di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il
soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente
nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti
i criteri che intende applicare.
2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 29
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1991, n. 406.
3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere
in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano
i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato
d'oneri, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni
minime che tali varianti devono rispettare e le relative modalità di
presentazione.
4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto
che essa è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento
a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi
ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.
Art. 25 (Offerte anormalmente basse)
1. Agli effetti del presente
decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo
anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per
iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione
delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il soggetto
aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o
sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente
basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se
hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado
di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione CE
a norma dell'art. 93, par. 3, del Trattato o è stato da essa autorizzato.
I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano
la Commissione CE.
Art. 26 (Offerte originarie da Paesi terzi)
1. Il presente articolo
si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la
Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale,
un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese
della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica
gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente
basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se
hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado
di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione europea
a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato
o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono
per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea.
3. Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base
ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 24, è accordata preferenza
all'offerta che non può essere respinta ai sensi del comma 2. Il valore
delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo
se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù
del comma 3, quando la sua accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore
ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle
del materiale già esistente, che comporterebbe incompatibilità
o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui
al comma 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni
del presente decreto è stato esteso con decisione del Consiglio della
Comunità europea conformemente al comma 1.
Art. 27 (Conservazione degli atti)
1. In merito ad ogni appalto,
i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro,
in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori
di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente
all'articolo 19;
c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente
all'articolo 13;
d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;
e) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dall'articolo
8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni,
per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro
anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché
durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione
CE, su richiesta di quest'ultima.
3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza
per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa
le ragioni della esclusione delle loro offerte;
b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano
avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario
e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.
4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma
3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:
a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) contrarie al pubblico interesse;
c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private,
compresa quella aggiudicataria;
d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o
fornitori.
Art. 28 (Comunicazioni alla Commissione CE)
1. I soggetti aggiudicatori
che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione
CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione
stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione
mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV.
2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni,
per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla
Commissione, se del caso, il carattere commerciale "riservato" dell'appalto.
3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è fornito a sua richiesta
alla Commissione CE.
4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta,
le informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3:
a) i nomi delle imprese interessate;
b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari
per dimostrare che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa
aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.
5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti
nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si applica l'art. 13, comma
1, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi
ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione
dello stesso allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli
appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non
si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni
al punto 3 dell'allegato XV, allorché ciò sia necessario a motivo
di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi devono vigilare
affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano
almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di
indizione di gara pubblicato in conformità all'art. 11, comma 1, oppure,
laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse
siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di
cui all'art. 15 comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti
aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga
pubblicato.
6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono
anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per
verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale
per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni non riguardano
gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3.
Art. 29 (Rilevazioni statistiche)
1. Sulla base delle indicazioni
che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura del
Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto dell'Istituto nazionale
di statistica, una statistica riguardante il valore totale e per categoria
di attività secondo la ripartizione degli allegati da I a X, degli
appalti aggiudicati concernenti detti settori operativi, ma inferiori, per
importi, alle soglie di cui all'art. 9.
2. Le modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sulla base delle
indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE ai sensi degli articoli
40 e 42 della dir. 93/38/CEE.
Art. 30 (Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)
1. Le leggi delle regioni
nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute
nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi
di operatività, nonché in materia di pubblicità degli
appalti e modalità di indizione delle gare, di procedure di aggiudicazione,
di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali, di
capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie,
di requisiti per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione
e di offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti,
di comunicazioni agli organi della CE e di rilevazioni statistiche.
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale
e le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.