LEGGE
REGIONALE 30 aprile 1991, n. 10
Disposizioni
per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Titolo
I
Principi
Art.
1
1.
L'attività amministrativa della Regione Siciliana, degli enti, degli istituti e
delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo,
tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o
istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi
dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.
Art.
2
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti. (1)
Art.
3
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
4.
In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Titolo
II
Responsabile
del procedimento
Art.
4
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
3.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro
competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di
urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire
deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere
esplicita e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al
procedimento.
Art.
5
1.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta,
chiunque vi abbia interesse.
4.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al
capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di
definizione e/o in istruttoria.
Art.
6
1.
Il responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del
provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi
di cui all'articolo 15;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi
e dai regolamenti.
2.
Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del
responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento
stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima
rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del
procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria,
trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o
funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo
stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci
giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione,
che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.
2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento.
Art.
7
1.
Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non
responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Titolo
III
Partecipazione
al procedimento amministrativo
Art.
8
1.
L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio
del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono
intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento
possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti
estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza
particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro
notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la
immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non
appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
3.
L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della
effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.
Art.
9
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
3.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art.
10
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Art.
11
1.
I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10
hanno diritto :
a)
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della
presente legge;
b)
di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11 bis
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il
procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art.
12
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero (1) in sostituzione di questo.
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5.
Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(1) Per effetto dell' art.23 della L.r. 28 dicembre 2004, n.17. sono state soppresse le parole "nei casi previsti dalla legge".
Art.
13
1.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti
pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
Art.
14
1.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività
della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti
amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché
ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le
particolari norme che regolano la relativa formazione.
Titolo
IV
Semplificazione
dell'azione amministrativa
Art.
15
1.
L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando
ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi
pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola
una conferenza di servizi , alla quale devono essere invitati i rappresentanti
delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed
i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto l'intesa,
il nulla osta o l'assenso.
2.
L'avviso di convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredato da
tutti gli elaborati progettuali e da ogni altra documentazione occorrente, deve
essere recapitato al destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata
per la riunione.
3.
Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate
dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se
non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque,
l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non
partecipazione alla conferenza.
4.
Entro venti giorni dalla data della conferenza per le amministrazioni
partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la
determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente
previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano
partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non
legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono
comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito
l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente,
del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5.
Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i
concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.
Art.
16
1.
Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per
disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche
per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.
2.
Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.
Art.
17
1.
Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali
l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba
obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio
parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di
apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2.
Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti
l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1
in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a
decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie,
documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del
termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola
volta.
3.
Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato
comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non
poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente
le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando
sinteticamente le ragioni.
4.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno
feriale successivo all'adozione del parere.
5.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori
richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio,
del territorio e della salute dei cittadini.
6.
Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da
parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una
sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.
Art.
18
1.
I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle
opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera
in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il
direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul
progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei
lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia
rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.
2.
Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e
chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla
domanda.
Art.
19
1.
L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve
prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla
data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.
Art.
20
1.
Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa
disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali
organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti
dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal
ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le
valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e
ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente
adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta,
esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro
novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi
richiesti.
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che
debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente,
del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.
Art.
21
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art.
22
1.
Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la
disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative
prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione,
autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso
dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato, previa
denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente
dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della
stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di
ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti
e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di
prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa
già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare
l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine
indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a
quindici nè superiore a trenta giorni.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio
dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente
dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo e non siano
previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso,
purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo
di lavoro.
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui
l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e
valori storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.
4.
I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente.
Art.
23
1.
Ferme restando le speciali norme vigenti per la materia, e salva la disciplina
regolamentare prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano
che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione,
autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso
comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve
considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di
diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.
2.
L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il
diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso
formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi
entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a
quindici né superiore a trenta giorni.
Art.
24
1.
Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la
domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti.
2.
Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non
possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti
la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni
normative o la sanatoria dell'attività svolta.
3.
Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso,
si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli
articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto
con la normativa vigente.
Titolo
V
Accesso
ai documenti amministrativi
Art.
25
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai
documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2.
Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di
atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
Art.
26
1.
Il diritto di accesso di cui all'articolo 25 si esercita nei confronti dei
soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le
disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art.
27
1.
Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di
divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.
2.
Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli
atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 14.
3.
L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino
a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Art.
28
1.
Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi
e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste
dalle disposizioni del presente titolo.
2.
L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei
documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha
formato il documento o lo detiene stabilmente.
3.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.
4.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti
solo nei casi previsti all'art. 27 e negli altri casi previsti da disposizioni
di legge e debbono essere motivati.
5.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito
l'accesso, questo si intende rifiutato.
6.
Salve le disposizioni dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai
documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo
dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.
Art.
29
1.
Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta
ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari
ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale
sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero
in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino
disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative
della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere
pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino
ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni
regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione,
e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti.
2.
Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai
documenti.
Art.
30
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti
di cui all'art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.
2.
Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l'art.
31.
3.
La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con
la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'art. 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
31
1.
E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia
per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la
verifica delle situazioni patrimoniali.
2.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la
Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un
assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali
cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa
assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi
siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati
accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le
stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.
3.
La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati
all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza
o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.
4.
La commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di
studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e
riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della
presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte
ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.
5.
Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione,
nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.
Titolo
VI
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
32
1.
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte
istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è
tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.
Art.
33
1.
Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che
importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente
identificabili.
2.
I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le
modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.
3.
Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle
sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria
amministrativa di L. 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile
l'identificazione.
Art.
34
1.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V
della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dei decreti indicati al comma
1, i soggetti di cui all'art. 1 individuano con propri regolamenti, le categorie
dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità,
sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art.
35
1.
Le determinazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere adottate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1,
salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato
dal comma 3 dell'art. 2.
Art.
36
1.
Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'art. 2
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in
vigore dei decreti previsti dall'art. 34, comma 1.
Art.
37
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.
Art.
38
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
30 aprile 1991.
NICOLOSI
(1)
Vedi Decr. Ass. LL.PP. 09/01/1995: "Disposizioni di attuazione della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relative ai procedimenti amministrativi
di competenza della Direzione regionale dell'Assessorato dei lavori
pubblici."