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Comune Nome (Provincia) N° Settore –Denominazione Ufficio /o Settore |
Via
……………………………n……. Città ……………………. PEC protocollo:
………………………………………………….. Centralino: tel
……………………………………………………. P. IVA
………………………………………………………………. |
TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO …………………………………………………………….
nformazioni
pubblicate per ogni singola
tipologia di procedimento ai
sensi dell’art
35 del Dlg. 33 2013
Fornite
in formato “aperto” ai sensi dell’art.
7 Dlg. 33 2013
Breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi |
||
Inserire testo descrivente il procedimento in
argomento ……………… |
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Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria |
||
Inserire la
denominazione dell’Unita organizzativa …………………… …………………………........ |
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3 |
Il responsabile del settore risulta: |
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Inserire nominativo
del dirigente responsabile del settore …………………………N. tel ………………. Casella Posta elettronica istituzionale
………….. |
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4 |
Responsabile
dell’unità organizzativa |
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Inserire
nominativo del responsabile
dell’unità organizzativa …………………… tel ………………. Casella Posta elettronica istituzionale
………….. |
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5 |
Il responsabile del procedimento risulta |
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Nominativo del Funzionario…………………………………………………………………………tel
………………. Casella Posta elettronica
istituzionale ………….. |
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6 |
Eventuale altro ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale |
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□ Il provvedimento finale viene adottato dallo stesso Ufficio
(denominazione ……………) competente del procedimento in esame. Oppure □ Il provvedimento finale verrà adottato dall’Ufficio (denominazione ……… ………………via………………Città
…………… ) |
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7 |
Procedimento -istanza di parte (Si/No) |
|
□ Si. Il procedimento
è attivabile ad istanza di parte. oppure □ No. Il
procedimento fa parte dei compiti
d’istituto dell’ente oppure attivato
da altri enti /o uffici ecc…………………… . |
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8 |
Documenti da allegare all'istanza |
|
Elencare i documenti
oppure inserirli nella pagina attivabile con il collegamento
ipertestuale relativo al rif. punto 8 |
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9 |
Modulistica necessaria |
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Inserire i modelli
o i moduli nella pagina attivabile con
il collegamento ipertestuale relativo
al rif. punto 9 |
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10 |
10) fac-simile per le autocertificazioni(1) |
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Indicare
fac-simile per le autocertificazioni ed inserire i modelli o i moduli nella pagina attivabile con il collegamento
ipertestuale (link) relativo a questo punto . |
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11 |
Orario di ricevimento |
|
Inserire l’orario di ricevimento del
pubblico ……………………………………………… |
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12 |
Recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui
presentare le istanze |
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Le istanze devono
essere presentate al protocollo generale …………………………………o tramite PEC al seguente indirizzo: …………… |
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13 |
Modalità per ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso: |
|
Per seguire
l’istruttoria relativa al procedimento bisogna attingere alle informazioni presso
l’ufficio ……………………., allocato al
piano ….. dell’edificio ubicato in via ……………………………………….. . Il
personale preposto allo scopo risulta:
…………………………, o in sostituzione……………….oppure ancora …………………… |
|
14 |
Termine fissato per la conclusione con l'adozione
di un provvedimento: |
|
Termine di legge
Giorni xxxxxxx. Tale intervallo temporale è specificato dall’art 2 c2 L.
241/90 e s.m.i. Oppure Il Termine di
giorni xxxxxx . risulta da specifiche
analisi con le quali si è
determinato l’intervallo temporale approvato con Del………N……………. E’ possibile
con il collegamento ipertestuale
relativo al rif. punto 14
visionare tali analisi
giustificative |
|
15 |
Il provvedimento
può essere sostituito da una dichiarazione (Si/No) |
|
Si. il
provvedimento può essere sostituito da
una dichiarazione …… ai sensi della
legge ………………. Questa deve essere prodotta in aderenza al modello allegato scaricabile nella pagina attivabile con il
link a sinistra Oppure No. il provvedimento
non può essere sostituito da una
dichiarazione del soggetto che ha avanzato istanza. |
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16 |
Il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso (Si/No): |
|
Si. il
provvedimento può concludersi con il
silenzio assenso ai sensi della (legge ………………………….. ) Oppure No. il
provvedimento non può concludersi con
il silenzio assenso (legge
………………………….. ) |
|
17 |
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato |
|
In caso di mancata
adozione, ingiustificata, del provvedimento nel termine previsto dalla
normativa, l’interessato viene
tutelato dall’ (art 28 c.1
L.98 /2013). In questo ambito è necessario evidenziare quanto regolato in
merito: ·
al potere sostitutivo
nell’adozione dell’atto ·
all’interruzione dei
termini (art.2 c7 L. 241/90 e s.m.i.) ·
alle responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti e dei funzionari
inadempienti. (dal c9- fino al
c9quinquies L. 241/90 e s.m.i
2) |
18 |
Eventuali modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 dlg
33/2013 |
|
Se è attuabile
tale modalità, spiegare con apposite indicazioni le procedure da compiere per attuare tale finalità (nel comune di
Nicosia non è attuabile) |
19 |
Eventuali link
di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, (o i tempi
previsti per la sua attivazione): |
|
Se è attuabile
tale modalità, spiegare con apposite indicazioni le procedure da compiere per raggiungere questa finalità.
Viceversa esporre
le considerazioni sulla
concretizzazione di tale servizio |
20 |
Il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso
di inerzia, il potere sostitutivo |
|
Indicare il
nominativo ed il provvedimento che lo individua o la norma che impone la figura
amministrativa che deve assumere tale
attribuzione |
21 |
Modalità per attivare tale potere, con
indicazione: |
|
Per attivare il
potere sostitutivo bisogna fare istanza
al ……………………………. indirizzo……………
Tel ………………………. . pec istituzionale
………….. |
22 |
Convenzioni-quadro volte a disciplinare le
modalità di accesso ai dati |
|
Nella scheda
bisogna indicare, se esistono,
eventuali convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; |
23 |
Modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati |
|
Nella scheda
bisogna specificare le ulteriori
modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni
procedenti. |
RIFERIMENRI
AI COLEGAMENTI IPERTESTUALI
Riferimento
P.0
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.
35 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33
Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di
propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove
diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i
procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare
all'istanza
e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni,
anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge,
regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai
quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento
per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il
procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento
oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari,
con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla
qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il
relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e
formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione,
i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un
termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai
dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati
nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da
parte delle amministrazioni procedenti.
Art.
7. D.Lgs 33 14 marzo 2013
Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrità.
I
formati aperti Informazioni acquisiti dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei
I formati aperti, ovvero
specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali
senza barriere di natura legale o tecnica, rappresentano oggi una opportunità
preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati
prodotti dalla Pubblica amministrazione. Inoltre, in un'ottica di lungo
periodo, l'importanza dell'utilizzo di formati aperti assume particolare
rilevanza anche a fronte del processo di dematerializzazione che è attualmente
in atto.
Le pubbliche amministrazioni
italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità Europea,
nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri
dati e documenti devono:
evitare di imporre vincoli
tecnologici ed economici agli utenti;
• assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità
nell'utilizzo dei dati;
• evitare vincoli nei confronti di particolari
produttori,favorendo la libera concorrenza di mercato;
• utilizzare standard che siano certificati e diffusi.
A differenza dei formati
proprietari, i formati aperti non hanno misure di restrizioni legale per il
loro utilizzo e vengono solitamente gestiti da enti di standardizzazione, i
quali rilasciano le relative specifiche a disposizione di una comunità di
sviluppo che a sua volta contribuisce all'evoluzione degli standard. I formati
aperti hanno il vantaggio di poter essere gestiti da software proprietari, open
source o da software libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza,
lasciando all'utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che
preferisce.
A fronte di quanto detto,
viene raccomandato l'uso dei seguenti formati aperti e standardizzati:
• HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni
pubbliche su Internet;
• PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC
32000-1:2008);
• XML per la realizzazione di database di pubblico accesso
ai dati;
• ODF e OOXML per documenti di testo;
• PNG per le immagini;
• OGG per i file audio;
• Theora per file video;
• Epub per libri.
Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Art. 3 L.R.
n. 17 del 31-05-1994
Procedure per il rilascio dei
certificati di abitabilità , agibilità e conformità
1. I certificati di abitabilità
, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni
dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione.
2. Alle richieste di cui al
comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico responsabile
dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle
norme igienico - sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento,
connessa all' oggetto della richiesta.
3. Eventuali integrazioni
documentali devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro
quindici giorni dal ricevimento dell' istanza. In tal caso, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di integrazione della documentazione.
4. In caso di applicazione
della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del comune devono
ugualmente completare l' esame delle relative domande entro novanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Qualora venga accertata la
mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il Sindaco provvede all' annullamento o revoca
dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti necessari
a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e
disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l' applicazione
della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende
erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione
residenziale.
Rif. normativa nazionale artt.
24 e 25 del D.P.R. 380/2001
e s.m.i
Art. 24 (L) del D.P.R.
380/2001
Certificato
di agibilita'
(regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art.
70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia
di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere
il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della
domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77
a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 25 (R) del D.P.R. 380/2001
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'
(decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a
presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto
approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita'
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone
sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia'
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 3
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 4
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 5
Riferimento
P.6
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 6
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 7
Riferimento
P.8
Inserire i documenti da
allegare alla scheda
Inserire la modulistica da
allegare alla scheda
Inserire i fac-simile delle
auto certificazioni
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 11
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 12
Riferimento
P.13
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 13
Riferimento
P.14
Artt
1 e 2 della legge 7-8-1990 n. 241
Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Art. 1. Principi generali dell’attività
amministrativa. ( legge 7-8-1990 n. 241)
1. L’attività amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità di pubblicità
e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
princìpi dell’ordinamento comunitario.
1 -bis . La pubblica amministrazione,
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1 -ter .
I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano
il rispetto dei criteri e dei principi
di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla
presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2. Conclusione del procedimento. ( legge 7-8-1990 n.
241)
1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità,
inammissibilità,improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta
giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono
individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per
la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con
la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e
di quelli riguardanti l’immigrazione .
5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17,
i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere
sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o
di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9 -bis . L’organo di governo individua, nell’ambito
delle figure apicali
dell’amministrazione, il soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di
omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione
è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage,
l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui
l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 -ter . Tale
soggetto,in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a
quella propria.
9 -ter Decorso
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento quello superiore di cui al comma 7, il
privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 -bis
perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina
di un commissario .
9 -quater .
Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 -bis
, entro il 30 gennaio di ogni anno,
comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e
strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il
termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
9 -quinquies .
Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente
indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.”
Riferimento P.14.
analisi tempi
Inserire eventuale schema relativi al
calcolo dei tempi
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 15
Inserire
eventuali commenti/allegati o disegni relativi alle pubblicazioni di cui al
punto 16
Art.
28.
Indennizzo
da ritardo nella conclusione
del
procedimento
1. La pubblica amministrazione procedente o , in caso di procedimenti in
cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 -ter , della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo
iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di
indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di
ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Strumenti di tutela,
amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato,
In particolare, fermo restando, il
diritto al risarcimento per danno da ritardo ai sensi dell'art 2 bis della L
241/90 che può essere azionato da qualsiasi cittadino interessato ad un
provvedimento, per le procedure che
riguardano attività d'impresa (in cui rientrano tutti quelli di competenza
del SUAP1 ), con il
dispositivo, di cui alla Legge 98 del 9/08/2013 che ha operato la conversione
in legge D.L. 69/2013 “decreto del fare”, viene introdotto:
1.
a favore dell’utente, il diritto
automatico ad un indennizzo forfettario
2.
per le Amministrazioni, il dovere di
assicurare la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti
Le
amministrazioni pubbliche responsabili
di ritardo sui termini di conclusione
di procedimenti amministrativi attivati
ad istanza di parte, connessi con l’obbligo di pronunzia, corrispondono all’interessato, a titolo di
indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di
ritardo (fino a 2.000 euro) a
partire dalla data di scadenza del
termine del procedimento. [Rif. →
Art 28 L. 98 del 9/08/2013.]
l’istante per ottenere l’indennizzo
dovrà attivare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni. [Rif. → Art 2, c. 9 -ter ,
L. n. 241 /90].
In caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni l’amministrazione procedente trasmette
tempestivamente al responsabile del potere sostitutivo dell’altra amministrazione
responsabile del ritardo l’istanza di per ottenere l’indennizzo. [Rif. →
.
Art 28 L.98/2013.c 2 ]
In caso di ritardo, fermo restando il
diritto all’indennizzo,
l’amministrazione, giustificando i motivi del ritardo, può concludere ugualmente il procedimento.
Il
titolare del potere sostitutivo ( pubblicato nel sito Internet dell’Ente
o in caso di mancata nomina coincidente con il funzionario di più elevato
livello ) con doppia azione:
1.
individua il responsabile del ritardo per l’avvio del procedimento disciplinare [Rif.
→ Art. 2, c 9 -bis ult.
periodo, L 241/1990) ]
2.
assume
la responsabilità sulla conclusione dell’adempimento, entro il termine paria
alla metà di quello originariamente previsto, attivando all’uopo le strutture
competenti o la nomina di un commissario. [Rif. → Art. 2, c. 9 -ter , L241/1990 ]
Nel caso in cui, anche il titolare di cui al periodo
precedente non liquidi l’indennizzo
maturato, fino alla data della medesima
liquidazione, l’istante può proporre ricorso
amministrativo (Art. 117 all’All, 1 D.lgs 104
/2010 e s.m.i.) o, se ne ricorrono i
presupposti, dell’articolo 118 dello stesso decreto.
Nel caso in cui il ricorso
dell’utente è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato , il giudice
condanna il ricorrente a pagare in favore dell’ente resistente una somma da due volte a quattro
volte il contributo unificato. [Rif. → .
Art 28 L.98/2013.c 6 ]
Invece,
l’ eventuale condanna
dell’amministrazione comporta, da parte della A.G., la
comunicazione alla Corte dei
Conti nonché al titolare dell’azione disciplinare per effettuare le valutazioni di competenza, nei riguardi dei
dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. . [Rif.→
Art 28 L.98/2013.c 7 ]
Nella comunicazione di avvio del
procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ; sono altresì indicati il soggetto cui è
attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la
conclusione del procedimento
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Riferimento
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