Riferimento P.0

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Art. 35 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

 

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

 

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

 

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

 

 

 

Art. 7. D.Lgs 33 14 marzo 2013

Dati aperti e riutilizzo

 

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

 

I formati aperti Informazioni acquisiti dal sito ufficiale  della Presidenza del Consiglio dei

I formati aperti, ovvero specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica, rappresentano oggi una opportunità preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati prodotti dalla Pubblica amministrazione. Inoltre, in un'ottica di lungo periodo, l'importanza dell'utilizzo di formati aperti assume particolare rilevanza anche a fronte del processo di dematerializzazione che è attualmente in atto.

Le pubbliche amministrazioni italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità Europea, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti devono:

evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;

             assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati;

             evitare vincoli nei confronti di particolari produttori,favorendo la libera concorrenza di mercato;

             utilizzare standard che siano certificati e diffusi.

A differenza dei formati proprietari, i formati aperti non hanno misure di restrizioni legale per il loro utilizzo e vengono solitamente gestiti da enti di standardizzazione, i quali rilasciano le relative specifiche a disposizione di una comunità di sviluppo che a sua volta contribuisce all'evoluzione degli standard. I formati aperti hanno il vantaggio di poter essere gestiti da software proprietari, open source o da software libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza, lasciando all'utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce.

A fronte di quanto detto, viene raccomandato l'uso dei seguenti formati aperti e standardizzati:

             HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;

             PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);

             XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;

             ODF e OOXML per documenti di testo;

             PNG per le immagini;

             OGG per i file audio;

             Theora per file video;

             Epub per libri.

 

Riferimento delibera AVCP

Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013

 

 

Riferimento P.1

 

Art.  3 L.R. n. 17 del 31-05-1994

Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità , agibilità e conformità

1. I certificati di abitabilità , agibilità e conformità si intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione.

2. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico - sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all' oggetto della richiesta.

3. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell' istanza. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della documentazione.

4. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l' esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il  Sindaco provvede all' annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'  applicazione  della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione residenziale.

 

Rif. normativa nazionale artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i

 

Art. 24 (L) del D.P.R. 380/2001
Certificato di agibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 25 (R) del D.P.R. 380/2001
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

 

 

Riferimento P.2

 

 

 

 

 

 

Riferimento P.3

 

 

Riferimento P.4

 

 

Riferimento P.5

 

 

Riferimento P.6

 

 

Riferimento P.7

 

 

Riferimento P.8

Inserire i documenti da allegare alla scheda

 

Riferimento P.9

Inserire la modulistica da allegare alla scheda

 

Riferimento P.10

Inserire i fac-simile delle auto certificazioni

 

 

 

Riferimento P.11

 

 

Riferimento P.12

 

 

Riferimento P.13

 

 

Riferimento P.14

 

Artt 1 e 2 della legge 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

Art. 1. Principi generali dell’attività amministrativa. ( legge 7-8-1990 n. 241)

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità  e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

1 -bis . La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1 -ter . I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei  criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

 

Art. 2. Conclusione del procedimento. ( legge 7-8-1990 n. 241)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione  normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione .

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9 -bis . L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali  dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 -ter . Tale soggetto,in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9 -ter Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento  quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 -bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario .

9 -quater . Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 -bis , entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9 -quinquies . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”

Riferimento P.14. analisi tempi

Inserire eventuale schema relativi al calcolo dei tempi

 

 

Riferimento P.15

 

 

 

Riferimento P.16

 

 

 

 

 

Riferimento P.17

 

 

Art. 28.

Indennizzo da ritardo nella conclusione

del procedimento

 

1. La pubblica amministrazione procedente o , in caso di procedimenti in cui  intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 -ter , della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

 

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,

In particolare, fermo restando, il diritto al risarcimento per danno da ritardo ai sensi dell'art 2 bis della L 241/90 che può essere azionato da qualsiasi cittadino interessato ad un provvedimento,   per le procedure che riguardano attività d'impresa (in cui rientrano tutti quelli di competenza del  SUAP1 ), con il dispositivo, di cui alla Legge 98 del 9/08/2013 che ha operato la conversione in legge D.L. 69/2013 “decreto del fare”, viene introdotto:

1.       a favore dell’utente, il diritto automatico ad un indennizzo forfettario

2.       per le Amministrazioni, il dovere di assicurare la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti

Le amministrazioni pubbliche  responsabili di ritardo   sui termini di conclusione di procedimenti amministrativi attivati  ad istanza di parte, connessi con l’obbligo di pronunzia,  corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo (fino a 2.000 euro)  a partire  dalla data di scadenza del termine del procedimento. [Rif. → Art 28 L.  98 del 9/08/2013.]

l’istante per ottenere l’indennizzo dovrà attivare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni. [Rif. → Art 2, c. 9 -ter , L. n. 241 /90].

In caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni l’amministrazione procedente trasmette tempestivamente al responsabile del potere sostitutivo dell’altra amministrazione responsabile del ritardo l’istanza di per ottenere l’indennizzo. [Rif.. Art 28 L.98/2013.c 2 ]

In caso di ritardo, fermo restando il diritto all’indennizzo,  l’amministrazione, giustificando i motivi del ritardo,   può concludere ugualmente il procedimento.

Il  titolare del potere sostitutivo ( pubblicato nel sito Internet dell’Ente o in caso di mancata nomina coincidente con il funzionario di più elevato livello ) con doppia azione:

1.       individua il responsabile del ritardo per l’avvio del  procedimento disciplinare   [Rif. Art. 2, c 9 -bis ult. periodo, L 241/1990) ]

2.       assume la responsabilità sulla conclusione dell’adempimento, entro il termine paria alla metà di quello originariamente previsto, attivando all’uopo le strutture competenti o la nomina di un commissario. [Rif.Art.  2, c. 9 -ter , L241/1990 ]

Nel caso in cui, anche il titolare di cui al periodo precedente  non liquidi l’indennizzo maturato, fino alla data della medesima liquidazione,  l’istante può proporre ricorso amministrativo  (Art. 117 all’All, 1 D.lgs   104 /2010  e s.m.i.) o, se ne ricorrono i presupposti, dell’articolo 118 dello stesso decreto.

Nel caso in cui  il ricorso  dell’utente è dichiarato inammissibile o  manifestamente  infondato , il giudice condanna il ricorrente a pagare in favore dell’ente  resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato. [Rif.. Art 28 L.98/2013.c 6 ]

Invece,  l’ eventuale  condanna dell’amministrazione comporta, da parte della A.G.,  la  comunicazione  alla Corte dei Conti nonché al titolare dell’azione disciplinare per effettuare le valutazioni di competenza, nei riguardi dei dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. . [Rif.→ Art 28 L.98/2013.c 7 ]

Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33, è fatta menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ; sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento

 

Riferimento P.18

 

 

Riferimento P.19

 

 

Riferimento P.20

 

 

Riferimento P.21

 

 

Riferimento P.22