Riferimento P.0
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 35 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di
propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento
con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio,
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza
di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché
gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti
per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction
condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone
rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in
caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la
mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a
integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel
sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare
le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione
d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Art. 7. D.Lgs 33 14 marzo 2013
Dati aperti e riutilizzo
1. I
documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso
civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai
sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrità.
I formati aperti Informazioni acquisiti dal sito
ufficiale della Presidenza del Consiglio
dei
I formati
aperti, ovvero specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di
dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica, rappresentano oggi una
opportunità preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla
documentazione e ai dati prodotti dalla Pubblica amministrazione. Inoltre, in
un'ottica di lungo periodo, l'importanza dell'utilizzo di formati aperti assume
particolare rilevanza anche a fronte del processo di dematerializzazione
che è attualmente in atto.
Le pubbliche
amministrazioni italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della
Comunità Europea, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e
archiviazione dei propri dati e documenti devono:
evitare di
imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;
• assicurare interoperabilità tra i
sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati;
• evitare vincoli nei confronti di
particolari produttori,favorendo la libera concorrenza di mercato;
• utilizzare standard che siano
certificati e diffusi.
A differenza
dei formati proprietari, i formati aperti non hanno misure di restrizioni
legale per il loro utilizzo e vengono solitamente gestiti da enti di
standardizzazione, i quali rilasciano le relative specifiche a disposizione di
una comunità di sviluppo che a sua volta contribuisce all'evoluzione degli
standard. I formati aperti hanno il vantaggio di poter essere gestiti da
software proprietari, open source o da software libero, ciascuno con le proprie
modalità di licenza, lasciando all'utente la possibilità di utilizzare la
piattaforma che preferisce.
A fronte di
quanto detto, viene raccomandato l'uso dei seguenti formati aperti e
standardizzati:
• HTML/XHTML per la pubblicazione di
informazioni pubbliche su Internet;
• PDF con marcatura ( secondo
standard ISO/IEC 32000-1:2008);
• XML per la realizzazione di
database di pubblico accesso ai dati;
• ODF e OOXML per documenti di testo;
• PNG per le immagini;
• OGG per i file audio;
• Theora
per file video;
• Epub per
libri.
Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Art. 3 L.R. n. 17 del 31-05-1994
Procedure per
il rilascio dei certificati di abitabilità , agibilità e conformità
1. I
certificati di abitabilità , agibilità e conformità si intendono rilasciati
ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente
diversa comunicazione.
2. Alle
richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma
del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto
della concessione, alle norme igienico - sanitarie e ad ogni altra norma di
legge o di regolamento, connessa all' oggetto della richiesta.
3. Eventuali
integrazioni documentali devono essere richieste dal responsabile del
procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell' istanza. In tal caso,
i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della
documentazione.
4. In caso di
applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del
comune devono ugualmente completare l' esame delle relative domande entro
novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Qualora
venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati,
il Sindaco provvede all' annullamento o
revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti
necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili,
amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l' applicazione
della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende
erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili
con destinazione residenziale.
Rif. normativa nazionale artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001
e s.m.i
Art. 24 (L) del D.P.R.
380/2001
Certificato
di agibilita'
(regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene
rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con
riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia
di inizio attivita', o i loro successori o aventi
causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita'
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) del D.P.R. 380/2001
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'
(decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a
presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilita', che
lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilita' di conformita'
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti
ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformita' degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone
sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso
di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso e' di
sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilità dell'amministrazione o che non
possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
Inserire i
documenti da allegare alla scheda
Inserire la
modulistica da allegare alla scheda
Inserire i
fac-simile delle auto certificazioni
Artt 1 e 2 della legge
7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 1. Principi generali
dell’attività amministrativa. ( legge 7-8-1990 n. 241)
1. L’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità di pubblicità
e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.
1 -bis . La pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.
1 -ter . I soggetti privati
preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto
dei criteri e dei principi di cui al
comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente
legge.
2. La pubblica
amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2. Conclusione del procedimento. (
legge 7-8-1990 n. 241)
1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,improcedibilità o
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui,
tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al
comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti
di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione
.
5. Fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di
conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la
conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o
dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in
materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le
sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione
del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9 -bis . L’organo di governo
individua, nell’ambito delle figure apicali
dell’amministrazione, il soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di
omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione
è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e
a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 -ter . Tale soggetto,in caso di ritardo, comunica senza
indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio
del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilità oltre a quella propria.
9 -ter Decorso inutilmente il
termine per la conclusione del procedimento
quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
responsabile di cui al comma 9 -bis perché, entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario .
9 -quater . Il responsabile
individuato ai sensi del comma 9 -bis , entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del
presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9 -quinquies . Nei provvedimenti
rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente
impiegato.”
Riferimento
P.14. analisi tempi
Inserire eventuale
schema relativi al calcolo dei tempi
Art. 28.
Indennizzo da ritardo nella conclusione
del procedimento
1. La pubblica
amministrazione procedente o , in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile
del ritardo e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 -ter , della legge 7 agosto
1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del
procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste
l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato
e dei concorsi pubblici, corrispondono
all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a
30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza
del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000
euro.
Strumenti di tutela,
amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato,
In particolare, fermo
restando, il diritto al risarcimento per danno da ritardo ai sensi dell'art 2
bis della L 241/90 che può essere azionato da qualsiasi cittadino interessato
ad un provvedimento, per le procedure
che riguardano attività d'impresa (in cui rientrano tutti quelli di competenza
del SUAP1 ), con il
dispositivo, di cui alla Legge 98 del 9/08/2013 che ha operato la conversione
in legge D.L. 69/2013 “decreto del fare”, viene introdotto:
1.
a favore dell’utente, il diritto
automatico ad un indennizzo forfettario
2.
per le Amministrazioni, il dovere di assicurare
la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti
Le amministrazioni pubbliche
responsabili di ritardo sui
termini di conclusione di procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, connessi con l’obbligo
di pronunzia, corrispondono
all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a
30 euro per ogni giorno di ritardo (fino a 2.000 euro) a partire
dalla data di scadenza del termine del procedimento. [Rif. → Art 28 L. 98
del 9/08/2013.]
l’istante per ottenere
l’indennizzo dovrà attivare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni. [Rif. → Art 2, c. 9 -ter , L. n. 241 /90].
In caso di
procedimenti in cui intervengono più amministrazioni l’amministrazione
procedente trasmette tempestivamente al responsabile del potere sostitutivo
dell’altra amministrazione responsabile del ritardo l’istanza di per ottenere
l’indennizzo. [Rif. → . Art 28 L.98/2013.c 2 ]
In caso di ritardo,
fermo restando il diritto all’indennizzo,
l’amministrazione, giustificando i motivi del ritardo, può concludere ugualmente il procedimento.
Il titolare del potere sostitutivo ( pubblicato
nel sito Internet dell’Ente o in caso di mancata nomina coincidente con il
funzionario di più elevato livello ) con doppia azione:
1. individua il responsabile del ritardo
per l’avvio del procedimento
disciplinare [Rif.
→ Art. 2, c 9 -bis ult. periodo, L 241/1990) ]
2.
assume
la responsabilità sulla conclusione dell’adempimento, entro il termine paria
alla metà di quello originariamente previsto, attivando all’uopo le strutture
competenti o la nomina di un commissario. [Rif. →
Art. 2, c. 9 -ter , L241/1990 ]
Nel caso in cui, anche il titolare di cui
al periodo precedente non liquidi
l’indennizzo maturato, fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso amministrativo (Art.
117 all’All, 1 D.lgs 104 /2010
e s.m.i.) o, se ne ricorrono i
presupposti, dell’articolo 118 dello stesso decreto.
Nel caso in cui il ricorso
dell’utente è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato , il giudice
condanna il ricorrente a pagare in favore dell’ente resistente una somma da due volte a quattro
volte il contributo unificato. [Rif. → . Art 28 L.98/2013.c 6 ]
Invece, l’ eventuale
condanna dell’amministrazione comporta, da parte della A.G., la
comunicazione alla Corte dei
Conti nonché al titolare dell’azione disciplinare per effettuare le valutazioni di competenza, nei riguardi dei
dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. . [Rif.→ Art 28
L.98/2013.c 7 ]
Nella comunicazione di
avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai
sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ; sono altresì indicati
il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo
assegnati per la conclusione del procedimento