(G.U.R.I.
18 agosto 1990, n.
192)
(Vedi
le modifiche apportate dalla legge xx Novembre 2000 n. xxx –
Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la
semplificazione
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999)
1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
2.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
1.
Il responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di
servizi di cui all'art. 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con
le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le
stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.
1.
I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno
diritto:
a)
di prendere visione degli
atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b)
di presentare memorie
scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di
questo.
1-bis.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati (1).
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
5.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
1.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al
medesimo comma 1.
1.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
(1)
Il presente articolo è stato
modificato nella formulazione che segue dall'art. 9 della Legge 24 novembre
2000, n. 340, nel seguito riportato; la precedente versione è stata
trascritta in corsivo
(n.d.c.):
1.
L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
é sostituito dal seguente:
"Art.
14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2.
La conferenza di servizi é sempre indetta quando l'amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni
dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati.
In
tal caso, la conferenza é indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4.
Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi é convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi é convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA)".
Art.
14
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2.
La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nullaosta e gli assensi richiesti (2).
2-bis.
Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 (3).
2-ter.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza
è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente (4).
3.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la
volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il
proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate,
qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3-bis.
Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la
conferenza è sciolta (5).
4.
Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere,
purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (6).
4-bis.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è
indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta
(6).
(1)
Così sostituito dall'art. 2, Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e poi così
sostituito dall'art. 17, comma 1, Legge 15 maggio 1997, n. 127.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(4)
L'art. 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127 ha aggiunto il comma 3-bis ed ha così
sostituito il comma 4. Gli ultimi due periodi del comma 3-bis sono stati
aggiunti dall'art. 17 sopra citato, nel testo integrato dall'art. 2, Legge 16
giugno 1998, n. 191.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127.
1.
Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui
l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale
complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta
anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina
vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta
in tale attività.
2.
Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo
censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane
interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127.
1.
La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383,
può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di
cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito
positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla
convocazione.
2.
La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale,
dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso
organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per
il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei
lavori pubblici (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127
1.
Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione
di impatto ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione
di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad
opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349.
2.
Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di
impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127.
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.
1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del D.Lg. 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso (1).
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere (1).
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (1).
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (1).
5.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, Legge 15 maggio 1997, n. 127.
1.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3.
Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal
comma 4 dell'art. 16.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e
di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 (1),
della Legge 29 giugno 1939 (1), n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312
(2), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che
comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò
destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente,
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il
termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (2) (3).
(1)
Legge abrogata dall’art. 166, del D.Lg. 29 ottobre 1999, n. 490.
(2)
Tutti gli articoli del D.Lg. n. 312/1985 ad eccezione dell’art. 1-ter
e 1-quinquies
sono stati abrogati dall’art. 166, del D.Lg. 29 ottobre 1999, n. 490.
(3)
Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n.
407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
(4)
Così sostituito dall'art. 2, Legge 24
dicembre 1993, n. 537.
1.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della Legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente
formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (1).
(1)
Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n.
407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
1.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
2.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone
comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
1.
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti
pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
1.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a)
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici
avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, Legge 1° aprile 1981, n.
121, come modificato dall'art. 26, Legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6.
I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione
dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.
1.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste
dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
1.
È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori
e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla Legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di
ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici.
3.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4.
Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5.
La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto
dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo
modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare
la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art.
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
1.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa
contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima.
1.
In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
2.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di
notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di
provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
1.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V
hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24.
_________________
Nella Legislazione siciliana:
V.L.r.
30 aprile 1991, n.10 Disposizioni
per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.