CAPO III - Lavori in economia | |||
Art. 145 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia) |
Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
CAPO
III - Lavori in economia
Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori) | |
1.
I lavori in economia si possono eseguire:
a)
in amministrazione diretta;
b)
per cottimi.
2.
Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile
dei procedimento.
Art. 143 (Lavori in amministrazione diretta) | |
1.
Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2.
Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144 (Cottimo) | |
1.
Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di
particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da
indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi
dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può
procedere ad affidamento diretto.
3.
L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b)
i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di
quelle a corpo;
c)
le condizioni di esecuzione;
d)
il termine di ultimazione dei lavori;
e)
le modalità di pagamento;
f)
le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di
risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento
del cottimista ai sensi dell’articolo 120.
4.
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione
appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia) | |
1.
Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1,
nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi
compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.
2.
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un
accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti
in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 146 (Lavori d'urgenza) | |
1.
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e
i lavori necessari per rimuoverlo.
2.
Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo
incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione
appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) | |
1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
2.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta
ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal
tecnico, da questi incaricato.
3.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario;
in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo
136, comma 5.
4.
Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori
realizzati.
Art. 148 (Perizia suppletiva per maggiori spese) | |
1.
Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,
per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa
complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000
Euro.